In questo articolo vogliamo trattare di un argomento molto caro a chi esporta beni all’estero: i vantaggi e gli svantaggi di una delle clausole contrattuali generalmente più utilizzata in Italia nelle compravendite internazionali e codificate negli Incoterms: la clausola Ex Works.

Partiamo innanzitutto da un breve ripasso. Gli International Commercial Terms - INCOTERMS sono  la serie di termini codificati nel 1936 dalla ICC (International Chamber of Commerce) appartenenti al diritto pattizio, utilizzati per definire in maniera univoca e in tutto il mondo le responsabilità a carico dei vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione all’altra, e per definire altresì la suddivisione, tra gli stessi soggetti, dei costi di trasporto, doganali ed assicurativi.
Gli INCOTERMS, a seguito dell’ultima revisione del 2020 – già analizzata su Exportiamo.it –sono:

L’insieme dei termini che iniziano con la lettera “E” o “F” indicano costi e rischi a carico del compratore, quelli che iniziano con la lettera “C” indicano costi del trasporto a carico del venditore e rischio a carico del compratore mentre quelli che iniziano per “D” indicano costi e rischi del trasporto a carico del venditore.


In questa sede ci concentreremo sulla clausola “franco fabbrica” o “Ex Works” (EXW).
La definizione di Ex Works secondo il testo ufficiale di ICC é :
“Ex Works means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e.,works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable.”

Ex Works  sembrerebbe il termine meno impegnativo e meno costoso per il venditore poiché tutti i costi e i rischi  in termini di trasporto, assicurazione e doganale sono a carico del compratore. Il venditore non é tenuto ad occuparsi del carico delle merci nel vettore scelto dal compratore e non é tenuto nemmeno a sostenere i costi per lo sdoganamento all’esportazione. Il rischio di perimento della merce incombe totalmente sul compratore fin dalla presa in carico.
Il venditore adempie alle sue obbligazioni semplicemente mettendo la merce, imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo indicato (generalmente la propria fabbrica e/o magazzino). 

In termini teorici per il venditore tale clausola rappresenterebbe il massimo della convenienza ma proviamo ad analizzare le fasi logiche del processo di trasporto e consegna merci e cosa potrebbe accadere nella realtà di tutti i giorni:

Chi carica la merce sul vettore scelto da compratore?
Secondo la clausola EXW dovrebbe essere il compratore, ma nella realtà spesso accade che sia lo stesso venditore!
La merce é pronta, imballata e in attesa di essere presa in carico, secondo la clausola EXW é il compratore a dover caricare fisicamente la merce sul mezzo di trasporto designato. Nel caso di scambi internazionali é evidente che ciò non sempre sia possibile. Immaginiamo una merce voluminosa: quando il vettore non é nelle condizioni di poter caricare la merce sul proprio mezzo di trasporto, interviene, spesso per gentilezza e cooperazione, il venditore con i propri mezzi.  Ma immaginiamo il caso in cui, sfortunatamente, proprio mentre si compie tale operazione di carico la merce venga danneggiata: cosa succede? chi é il soggetto più tutelato? Certamente l’assicurazione coprirà il danno subito dal compratore e paradossalmente non quello del venditore! Eliminare il rischio a carico di quest’ultimo é impossibile in caso di EXW ma una soluzione percorribile potrebbe essere quella in cui si aggiunga la parola “loaded” o “caricato” a tutela del venditore contro l’accusa di aver commesso un grave errore agendo contrariamente a quanto contrattualizzato.

Chi é il mittente della spedizione?
Secondo il termie EXW é il compratore ma nella prassi accade spesso che chi compila il CRM (Lettera di Vettura Internazionale) sia il venditore!

Può accadere che il vettore consegni al venditore la Lettera di Vettura Internazionale (CRM) chiedendo allo stesso di compilarla. Tale lettera contiene tutte le informazioni e condizioni di trasporto (dati del mittente, del destinatario, del vettore, dati quali-quantitativi sulla merce nonché luogo della spedizione etc) e in caso di EXW dovrebbe essere il compratore ad adempiere alla formalità compilativa. Per ovvi motivi non può essere così quindi é consigliabile per il venditore, qualora si trovasse nelle condizioni di dover redigere tale lettera, di specificare nella stessa che é “mittente per conto del compratore” così da prendere le distanze da qualsiasi rischio derivante dal trasporto (spazi numero 1 e 22).

 

Chi si occupa dell’operazione doganale di esportazione?
Secondo la clausola EXW é il compratore che, nella generalità dei casi da istruzioni al vettore, ma quando questo non accade chi se ne occupa é il venditore!
Le operazioni doganali di esportazione sono a carico del compratore. Ma un soggetto estero può effettuare in modo semplice la dichiarazione di esportazione definitiva di un bene?
È evidente che le operazioni doganali, quando non affidate dal compratore al vettore, possono essere  espletate dal soggetto residente, ossia il venditore, ed in questo specifico caso,  é consigliabile che si richieda di aggiungere al termine EXW le parole “cleared for export” ovvero “sdoganamento della merce all’esportazione a cura del venditore” così da essere tutelato anche in questa operazione.

In conclusione, abbiamo riscontrato come il termine “Ex Works” - per quanto molto attraente per un venditore - nasconda non poche insidie. 
Per tutelare dunque il venditore nelle operazioni che per prassi a volte si trova a dover adempiere, é consigliabile oltre a fare molta attenzione alla compilazione del CMR, specificare in fase contrattuale che si parla di “franco fabbrica caricato e sdoganato”, in inglese “EXW loaded and cleared for export”. 

Ma sapete a cosa corrisponde un “EXW loaded and cleared for export”
Ad un FCA, un “franco vettore” o “free carrier”, INCOTERMS già esistente, codificato ed utilizzato più di frequente nella maggior parte dei Paesi esteri.

Fonte: a cura di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

 

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