Le aziende che operano scambi commerciali con l’estero devono affrontare la questione relativa all’origine dei propri prodotti in un’ottica sia commerciale, per la tutela del consumatore, sia dal punto di vista legale per gli adempimenti doganali a cui sono obbligati.

Il tema in analisi pone il rischio concreto per gli operatori di avere complicazioni non prevedibili nelle proprie operazioni di import/export.

Nell’ambito del commercio internazionale si distingue tra:

- ORIGINE NON PREFERENZIALE

- ORIGINE PREFERENZIALE.

L’origine non preferenziale della merce riprende un concetto doganale ed identifica il Paese del quale un prodotto é originario (Made in).

Tale aspetto contempla due ipotesi: i prodotti interamente originari e i prodotti per la realizzazione dei quali partecipano due o più Paesi.

Per “prodotto interamente originario” si indica il prodotto originario del Paese dove é stato interamente ottenuto.

In merito ai prodotti per la realizzazione dei quali partecipano due o più Paesi, l’individuazione del Made in é più complesso, dovendosi far riferimento al Paese in cui é avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

L’origine preferenziale invece é un concetto derivante dall’esistenza di un accordo tra i due o più Paesi tra i quali avviene lo scambio di merci.  Essa si sostanzia in un trattamento doganale più favorevole concesso ai prodotti originari di quei Paesi con i quali é in essere appunto un accordo commerciale.

Sussistendo un trattamento di favore, le regole che individuano l’origine preferenziale sono più ferree rispetto a quelle dell’origine non preferenziale.

Nel caso di origine preferenziale, una merce nella cui produzione sono stati impiegati materiali di due o più Stati, é originaria del Paese in cui é stata oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficiente, che anche in tal caso si identifica il più delle volte, ma non sempre, con il salto della voce tariffaria, ovvero con il cambio della classificazione doganale del prodotto finito rispetto alla materia prima o al semilavorato di origine.

Le aziende esportatrici, se vogliono far valere il regime preferenziale devono avere tutte le informazioni tali da poter emettere il c.d. certificato Eur.1,  che attesta tale origine del prodotto ovvero:

- voce doganale del prodotto finito;
- voce doganale dei semilavorati o delle materie prime utilizzati;
- indicazione di origine da parte dei fornitori nazionali e comunitari per tutti i materiali utilizzati;
- rispetto delle specifiche condizioni poste dal singolo accordo preferenziale con il Paese di destinazione finale delle merci.

L’origine preferenziale può essere certificata: 

* Dall’autorità doganale del paese esportatore con il rilascio di:

- Certificati di origine preferenziale:
–> Eur.1 o Eur.MED
- Form A (S.P.G. nei confronti dei Paesi in via di sviluppo)
- Certificato di libera pratica:
–> ATR  (solo per la Turchia).

* Dall’esportatore con:

- Eur.2

- Dichiarazione su fattura

- Dichiarazione su fattura Eur Med

L’eventuale dicitura “merce di origine italiana” attesta univocamente che i prodotti indicati in fattura soddisfano le condizioni di origine non preferenziale, come previsto dal Codice Doganale Comunitario e dai relativi allegati (Reg., Cee 2454/93).

In sostanza l’esportatore dichiara che la merce é stata prodotta in Italia o ivi ha subito l’ultima sostanziale trasformazione. Naturalmente dovranno essere evidenziate in modo distinto le eventuali merci presenti in fattura che non soddisfano i requisiti previsti.

L’eventuale apposizione in fattura della dicitura ad es. di “merce di origine italiana” é sufficiente per attestare che trattasi di merce che soddisfa le condizioni, senza peraltro fornire alcuna informazione in merito all’origine preferenziale.

Il certificato di origine che viene rilasciato dalla competente Camera di Commercio é il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce é stata effettivamente prodotta (o ha subito “l’ultima sostanziale trasformazione”) in uno specifico Paese.

Tale documento costituisce una “autodichiarazione” da parte dell’azienda, solo avvalorata dalla CCIAA, in quanto quest’ultima non ha alcun potere ispettivo e non può, se non in determinati casi, verificare direttamente l’eventuale non veridicità della dichiarazione rilasciata.

Nel caso pertanto in cui venga dimostrato una falsa attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l’emissione del certificato, incorrendo nella fattispecie della “falsa dichiarazione di origine”.

L’EUR 1 é un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore o del dichiarante doganale in base alla dichiarazione dell’esportatore.

Il rilascio dell’EUR.1 va considerato, con le dovute eccezioni, in base al valore delle merci dichiarate e, soprattutto, sul presupposto che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale.

E’ altresì sufficiente la dichiarazione su fattura per ottenere le stesse agevolazioni conseguenti all’emissione del certificato vero e proprio.

L’ufficio doganale ha potere di richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda dichiarante, anche su specifica richiesta di una Dogana estera.

Il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce (con l’indicazione: “RILASCIATO A POSTERIORI”) se:

- non é stato rilasciato al momento dell’esportazione;

- il certificato é stato rilasciato ma non é stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

Il formulario EUR.2 é emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci.  Attualmente, é utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.

L’origine preferenziale può essere certificata, in luogo del  certificato EUR.1, anche con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:

- fino a € 6.000 per spedizione (Per Tunisia e Marocco fino a € 5.110).

- senza limiti di valori per gli esportatori autorizzati dalle Direzioni Regionali delle Dogane competenti per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000).

La “dichiarazione su fattura” deve essere compilata dall’esportatore, stampata  sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso.

In caso di dichiarazione d’origine preferenziale su fattura compilata da un esportatore autorizzato, deve essere indicato il numero dell’autorizzazione rilasciata.

DICHIARAZIONE SU FATTURA

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.. . . . . . . . .)  dichiara  che, salvo  indicazione contraria, le merci  sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luogo e data………………………………………………….

(Firma dell’esportatore) ………………………………

 

 

Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Tax Manager, redazione@exportiamo.it

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