Abbiamo già analizzato le questioni connesse ai metodi di determinazione del valore normale e abbiamo anche visto come nel tempo sia venuta meno la rigida gerarchia nell’utilizzo dei metodi così come previsto dal documento “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” OCSE del 2010.

 

Per concludere la nostra panoramica non possiamo non sottolineare le novità introdotte nel 2010 con la previsione che tutti i soggetti appartenenti ad un Gruppo che scambiano beni o servizi con soggetti esteri dello stesso gruppo, ovvero holding nazionali che controllano società estere; subholding nazionali che controllano società non residenti; controllate italiane di soggetti esteri; stabili organizzazioni di soggetti esteri e gruppi con “controllo di fatto” devono seguire alcuni principi base.

 

Nello specifico é necessaria l’adozione di una “policy” negli scambi con le società del Gruppo uguali o simili a quelle che avrebbero applicato soggetti tra loro indipendenti; garantire l’onere di verificare che i prezzi applicati rispettino il principio di libera concorrenza e la stessa conformità dei prezzi applicati a beneficio delle amministrazioni fiscali interessate.

 

A seguito delle disposizioni contenute a livello sovranazionale, il legislatore italiano ha quindi ulteriormente implementato le disposizioni sui prezzi di trasferimento, prevedendo una specifica disciplina inerente la documentazione di cui le imprese possono dotarsi.

 

Tale documentazione comprende tutti documenti in cui vengono esplicate le logiche sottostanti alla policy adottata in tema di “transfer price”.

 

Nello specifico la documentazione serve a spiegare le decisioni adottate dal gruppo e di giustificare eventuali scostamenti dei prezzi applicati infragruppo rispetto ai prezzi di mercato.

 

E così il “Master File” serve a raccogliere informazioni relative al gruppo multinazionale e alla policy adottata mentre il “Country specific” o “Documentazione Nazionale” contiene informazioni relative alle operazioni infragruppo da documentare in un determinato fiscal period.

 

Nonostante la dettagliata disciplina prevista, si evidenzia come in Italia non vi sia un vero e proprio obbligo in materia, sussistendo invece una sorta di “esimente” nel caso in cui il contribuente comunichi al Fisco con il modello UNICO di aver adottato la documentazione sul “transfer price” (art. 26 del D.L. n. 78/2010).

 

Tale disposizione ha introdotto un nuovo comma 2-ter all’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie), ai sensi del quale:

 

“…la sanzione di cui al comma 2 (dal 100 al 200% della maggiore imposta, n.d.r.) non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati”.

 

La documentazione, che va aggiornata annualmente, dev’essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate citato é quello del 29 settembre 2010 il quale, dopo aver espressamente precisato cosa debbano contenere sia il Master File che la Documentazione Nazionale, precisa che:

 

- per società holding e sub-holding, la documentazione idonea é costituita sia dal Masterfile che dalla Documentazione Nazionale;

 

- per società controllate appartenenti a un gruppo multinazionale, la documentazione idonea é costituita esclusivamente dalla Documentazione Nazionale;

 

- per stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la documentazione idonea é determinata considerando la tipologia del soggetto cui essa appartiene (società holding, società sub-holding, società controllata).

imm

E’ evidente come le imprese coinvolte nelle transazioni transfrontalierecon proprie entità infragruppo debbano quantomeno porsi il problema di definire una policy sui prezzi di trasferimento, al di là delle implicazioni dettate dalle norme in materia.

 

Se poi l’impresa decida di formalizzare tale approccio mediante gli strumenti previsti, non può sottacersi il fatto che tale evidenza debba sottostare a più di una variabile.

 

E’ notorio infatti che il “Transfer Price” contenga in sé moltissime difficoltà dovute, essenzialmente, alla determinazione di un prezzo di trasferimento che sia allineato quanto più possibile a quello di mercato.

 

La scelta del metodo più corretto spesso si scontra con la peculiarità della propria organizzazione commerciale, e quand’anche si scelga un metodo ritenuto “più corretto”, spesso può accadere che lo stesso sia considerato poco confacente e basato su analisi troppo soggettive e quindi possibile oggetto di contestazioni e rettifiche.

 

Da quanto affermato, si vuole porre in risalto come, anche in presenza di documentazione sui prezzi di trasferimento, non si ha l’automatica certezza che il metodo adottato sia privo di controindicazioni.

 

E paradossalmente la comunicazione dell’avvenuta adozione potrebbe portare quasi ad una richiesta anticipata di applicazione di sanzioni ridotte, al di là della scelta sul metodo adottato.

 

Lo stesso provvedimento del 2010 afferma poi che: “La presentazione della Documentazione non vincola l’amministrazione finanziaria all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quando:

 

-     - pur rispettando la struttura formale di cui agli articoli 2.1 e 2.2, la documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel presente Provvedimento;

 

-       - ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero”.

 

Per cui, nonostante la documentazione venga prodotta e comunicata, non vi é comunque la certezza dell’applicazione del sistema premiante.

 

La scelta del sistema migliore spetta allora ad ogni impresa sulla base di una considerazione che bilanci i pro ed i contro di una siffatta politica, traendo spunto anche da ulteriori Istituti alternativi, come ad esempio i poco considerati ruling internazionali (art. 8 D.L. n. 269/2003).

Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Tax  Manager, redazione@exportiamo.it

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