I rapporti che intercorrono, a livello internazionale, tra venditore e compratore, necessitano di strumenti che riducano il rischio di mancato o ritardato pagamento da un lato, mentre, dall’altro il compratore può nutrire qualche riserva sulla qualità della merce e quindi vuole pagare solo dopo che questa gli è stata consegnata.

Oltre al credito documentario di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa esistono altri strumenti che consentono di fronteggiare determinate situazioni come la lettera di credito Stand-by (Stand-by LC) e la garanzia bancaria a prima richiesta (first demand guarantee). Questi tre strumenti risultano essere i più gettonati nel commercio internazionale e per questo sono disciplinati nelle ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, dalla Camera di Commercio Internazionale.

Cerchiamo ora di esaminarne brevemente le caratteristiche peculiari.
La garanzia bancaria non è altro che un impegno preso da una banca, per conto di un debitore (compratore) nei confronti di un creditore (venditore). Lo strumento della garanzia è caratterizzato dalla pronta escussione del credito e dall’autonomia rispetto al rapporto compratore-venditore.

La Lettera di credito Stand-by è uno strumento che prevede una valutazione da parte della banca, meramente formale, dei documenti per il suo utilizzo, ma nella quale è predominante la funzione di garanzia. La Stand-by viene attivata dal venditore, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore e, al verificarsi di tale eventualità, potrà ricevere il pagamento, a prima richiesta, per la sua prestazione.

Nell’ambito di questo strumento dove sono convolti compratore, venditore e banca del compratore è però possibile far subentrare un altro soggetto ovvero la banca del beneficiario. Infatti il creditore può richiedere l’ingresso da parte di una banca del proprio Paese come garante della garanzia della banca del compratore (che sarà una banca estera). La banca del creditore non avrà rapporti con il debitore bensì si assumerà il rischio solo dietro una “controgaranzia” da parte della banca del debitore la quale si impegnerà a rimborsare la banca garante per le somme eventualmente richieste dal beneficiario e le relative commissioni.

La controgaranzia quindi è uno strumento con una struttura impegnativa ed oneroso e per questo non è utilizzato per risolvere contratti di forniture bensì è possibile trovarlo nelle garanzie contrattuali che si riferiscono a commesse con enti pubblici.

Per quanto riguarda la garanzia “a prima richiesta” intendiamo una garanzia da parte di un soggetto (banca) per conto di un debitore nei confronti di un creditore. La banca si impegna a pagare il creditore a fronte di una richiesta scritta che deve pervenire entro una certa data di scadenza senza la possibilità di opporre eccezioni.
Lo strumento può avere due clausole ovvero:

• Prima richiesta giustificata;
• Prima richiesta documentata.

La clausola di prima richiesta giustificata presuppone non soltanto la richiesta di pagamento ma il beneficiario ha l’obbligo di attestare espressamente, seppur in maniera semplificata, l’inadempimento.
La clausola di prima richiesta documentata invece stabilisce che la domanda deve essere presentata con i documenti richiesti e individuati nel testo stesso della garanzia.
Per il pagamento di una singola fornitura non è facile stabilire quale strumento utilizzare tra “garanzia a prima richiesta” e “Lettera di Credito Stand-by”.

Per concludere notiamo come la struttura della garanzia a “prima richiesta” sia più snella rispetto a quella della LC Stand-by e questo permette una maggiore facilità di incasso da parte del creditore ma al contrario il compratore non ha la possibilità di verificare (se non inserisce nel testo della garanzia la clausola “a prima richiesta documentata”) il rispetto delle condizioni previste per la fornitura. Al contrario la struttura della LC Stand-by è più pesante, richiede interventi da parte delle banche e quindi ha costi superiori ma tutela il compratore in quanto il beneficiario ha l’obbligo di presentare determinati documenti entro i termini stabiliti.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Fabio Traversa, redazione@exportiamo.it

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