Contraffazione online: responsabilità e possibili rimedi (I^ parte)

Contraffazione online: responsabilità e possibili rimedi (I^ parte)

13 Ottobre 2016 Categoria: Proprietà Intellettuale

“Nel 2015 gli italiani hanno speso 6,9 miliardi di euro per acquistare prodotti contraffatti, un valore in crescita del 4,4% rispetto al 2012. Produrre e commercializzare gli stessi prodotti nei circuiti dell’economia legale comporterebbe 100.515 unità di lavoro in più (circa il doppio dell’occupazione, ad esempio, dall’intera industria farmaceutica). Senza la contraffazione, la produzione interna registrerebbe un incremento di 18,6 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 6,7 miliardi (un valore quasi uguale, ad esempio, a quello generato dall’intera industria metallurgica). Questi i dati che emergono da una ricerca del Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico.

Contrastare la contraffazione, dunque, è un’emergenza nonché una necessità, soprattutto per la tutela del Made in Italy e della percezione che dello stesso sia ha all’estero. Ad essere maggiormente oggetto di falsificazione sarebbero soprattutto giubbotti, capi sportivi e, tra gli accessori, borse e portafogli. Ma vengono contraffatti anche i prodotti alimentari “per un valore di 1 miliardo di euro nell’ultimo anno, pari al 14,8% del totale”.

La contraffazione cresce, poi, nel settore della tecnologia e in quello degli orologi e dei gioielli. “Segue il settore del materiale informatico, costituito soprattutto da componenti hardware per computer, tablet, schede di memoria, chiavette usb, per un valore di 282 milioni di euro (4,1% del totale).
Per contrastare questo fenomeno dilagante, è intervenuta la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (sul diritto d’autore) che riconosce agli autori “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso vendita o in altro modo”.

La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (per l’armonizzare delle legislazioni nazionali sui marchi d’impresa) stabilisce, invece, che “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa” e può vietare “di offrire prodotti, di immetterli nel commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno” o “di importare ovvero di esportare prodotti contraddistinti dal segno”.

Oltre le norme citate, però, quando può dirsi che un prodotto è effettivamente contraffatto?

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1383/2003, per merci contraffatte si intendono “le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria , quali previsti dal regolamento sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali”.

Da quanto riportato, si evince che si tratta di definizioni ancora troppo ancorate ad un’idea di commercio tradizionale, probabilmente non sufficienti al contrasto dei nuovi strumenti di vendita delle merci contraffatte che, come noto, coinvolgono - con stime sempre più preoccupanti - il World Wide Web.
In un mondo ormai completamente digitalizzato che ha cambiato le abitudini di acquisto dei consumatori, le imprese si trovano dinanzi alla nuova sfida del contrasto alla contraffazione online. Secondo i dati che emergono da una ricerca condotta da Opinium, un quarto dei consumatori acquista falsi sul web senza rendersene conto.

Sempre più numerosi, infatti, sono coloro che offrono in rete beni recanti marchi contraffatti. Si tratta di soggetti che assumono, spesso, identità fittizie e hanno la capacità di cambiare rapidamente veste per riprendere, una volta individuati, le operazioni illecite. L’ampiezza potenzialmente sconfinata del web e le tecniche di diffusione delle informazioni sempre più veloci, poi, non fanno che aggravare la portata del problema.
Essendo un’impresa assai ardua rintracciare i contraffattori diretti dei beni ed ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti, si moltiplicano le azioni giudiziarie intraprese dai titolari di un marchio nei confronti degli Internet service providers, ossia i titolari delle piattaforme che ospitano i siti web dei contraffattori (es. Google, Alibaba, Taobao).

Mentre, però, l’utilizzo del marchio è materia già disciplinata dal diritto comunitario (direttiva 2008/95/CE cit.), manca una regolamentazione unitaria in materia di responsabilità civile derivante dalle condotte illecite fin qui descritte: dovrà essere, dunque, la normativa interna dei vari stati membri a stabilire quali comportamenti integrino la concorrente responsabilità dei provider nella contraffazione. Con il rischio di soluzioni differenti tra le varie normative interne (rischio da evitare, ad avviso di chi scrive, per un mondo che non ha confini definiti come quello del web).

Con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si è tentata una prima disciplina della responsabilità dei provider (cd. “Direttiva sul commercio elettronico”). Il legislatore italiano ha recepito la normativa con il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Quest’ultimo stabilisce che i provider non sono responsabili per le attività di: “mere conduit”, “hosting” e “caching”. L’art. 17 del decreto in commento chiarisce espressamente che “il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. Ma, ai sensi del comma successivo: “É comunque tenuto: ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite”.
Il comma 3, poi, aggiunge: “il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente”.

Pur non trattandosi di una disciplina particolarmente dettagliata, s’intuisce il ruolo chiave dei provider nella lotta alla contraffazione a cui, probabilmente, potrebbero essere imposti obblighi più stringenti in un’ottica di maggiore prevenzione al fenomeno della contraffazione online.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Stefano Rossi, Avvocato RBM Studio Legale Associato, redazione@exportiamo.it
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