I dazi doganali costituiscono indubbiamente uno dei maggior introiti per il Governo centrale di Pechino, poiché esso è l’unico soggetto giuridico a beneficiarne direttamente.

I customs duties sono amministrati e riscossi dal State Administration of Taxation of Customs e costituiscono quasi il 3.5% del totale delle entrate fiscali in Cina.

I soggetti passivi dei dazi doganali sono, di norma, tre:

• colui che esporta i beni dal territorio della RPC (esportatore o spedizioniere);
• colui che importa merci all’interno in Cina (importatore o consegnatario);
• il proprietario dei beni a cui è stato concesso il permesso di entrata ed uscita dal territorio della RPC.

Essi saranno soggetti rispettivamente al pagamento dei dazi all’esportazione e all’importazione. Tutti e tre i contribuenti devono presentare una dichiarazione doganale contenente il tipo e il valore dei beni in entrata e uscita dalla Cina presso l’ufficio doganale competente o, più facilmente, possono incaricare l’impresa interessata all’importazione/esportazione (o un agente specializzato, nel caso del proprietario della merce) di prendersi cura delle formalità doganali, compreso il pagamento del dazio d’imposta.

Sono piuttosto numerose le categorie tariffarie che sono applicate ai beni in entrata e uscita dal territorio della RPC e l’ammontare dell’imposta dipende molto dall’eventualità di un accordo di favore con il Paese da cui la merce proviene o viene esportata.

Le tariffe doganali per l’importazione in Cina sono:

1. Most favoured nations, applicata ai beni importati da Paesi membri del WTO nei riguardi di quelle nazioni con cui la Repubblica Popolare Cinese ha stretto accordi commerciali per l’applicazione di tariffe vantaggiose;

2. Conventional tariff rates, si applica alle merci provenienti da Paesi firmatari di convenzioni commerciali con la Cina soggetti a dazi d’imposta agevolati;

3. Special treatment tariff rates, applicato ai beni importati da Paesi con cui la Cina ha stretto speciali accordi d’imposta daziale;

4. General tariff rates, si applica alle merci che non godono di particolari trattamenti agevolati;

5. Duty quota rates, ovvero un’imposta daziale che si applica ad una parte del valore del bene importato detta quota, mentre l’ammontare eccedente la quota è soggetto alle normali tariffe doganali;

6. Provisional tariff rates, applicata solo in determinati periodi temporali stabiliti dalle autorità.

E’ bene notare che le autorità doganali applicano il dazio d’imposta più basso ai beni importati che siano soggetti a più di una tariffa agevolata. Quando le merci importate sono soggette sia alla tariffa most favoured nations sia alla provisional tariff rates quest’ultima prevale.

Le tariffe doganali sull’esportazione sono principalmente due e sono denominate: export duty e provisional tariff rates. La export duty è la tariffa standard per i beni in uscita dal territorio della RPC, mentre la provisional tariff rates si applica solo per determinati periodi temporali.

La più diffusa tariffa d’importazione resta in ogni caso la most favoured nations la cui aliquota varia da 0% al 65%, laddove le general tariff rates possono addirittura superare un tasso del 250%. La export duty ha un’aliquota che varia dal 20% al 50% mentre è applicata un’imposta fino al 40% per le merci soggette a provisional tariff rates.

E’ consigliabile, comunque, prendere visione delle tariffe applicate ad ogni singolo bene per conoscere a pieno l’ammontare esatto dell’aliquota d’imposta.
Sono da escludere dal computo del dazio da versare le spese per la fabbricazione del bene, i costi della spedizione sostenuti prima dello scarico della merce, i dazi e i tributi domestici.

Tutti gli importi su cui calcolare il dazio devono essere convertiti in CNY qualora fossero dichiarati in moneta diversa da quella cinese e il tasso di cambio deve corrispondere alla percentuale del terzo mercoledì del mese che precede la conversione.

La scelta della tariffa doganale spetta all’ufficio doganale presso il quale si effettua la dichiarazione di importazione/esportazione.
Le merci che entrano in Cina sono soggette al pagamento sia di un dazio doganale sia della VAT (Value Added Tax, corrispettivo dell’IVA), inoltre per alcuni beni è previsto il pagamento della Consumption Tax, una tassa sul consumo di beni considerati “non essenziali” o “di lusso”, (alcol, cosmetici, gioielli, pneumatici, motociclette e motoveicoli, petrolio, yacht, prodotti da golf, olio per motore, orologi di lusso, bacchette di legno usa e getta e tabacco).

Questa tassa è calcolata sul prezzo di vendita dei prodotti, sul volume di vendita o sulla combinazione dei due. L’aliquota proporzionale varia dal 1% al 56% del ricavo di vendita dei prodotti. Le esportazioni sono esenti da questa tassa.

Dal 2003 la Cina ha istituito il sistema di Certificazione CCC (China Compulsory Certification): un marchio obbligatorio relativo alla sicurezza e alla qualità dei prodotti venduti sul mercato cinese, assimilabile al marchio CE in ambito comunitario. La mancanza di certificazione ha come conseguenza, tra l’altro, il sequestro delle merci in dogana.

La lista dei prodotti che devono ottenere la certificazione CCC, le categorie rilevanti e le specifiche tecniche sono contenute nel Catalogue of the Products under Compulsive Certification of the State pubblicato e costantemente aggiornato sul sito del China Quality Certification Centre.

Va poi sottolineato che con una misura doganale - applicativa della decisione del Consiglio di Stato della RPC dello scorso 28 aprile 2015 - il governo cinese ha ridotto in maniera significativa i dazi all’importazione in Cina di alcuni beni di consumo, con decorrenza dal 1 °giugno 2015.

La RPC ha inoltre diminuito le tariffe daziarie su taluni articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici solari, pannolini e altri beni, allo scopo di incoraggiare i consumi e favorire la crescita economica del Paese. Questo abbattimento daziario dovrebbe avere l’effetto di rilanciare i consumi cinesi e di spingere l’import di prodotti esteri e, per le caratteristiche merceologiche dei beni soggetti alla misura, si ritiene che i prodotti del Made In Italy saranno particolarmente favoriti.

Infine si ricorda che la riduzione dei dazi all’import si applica anche alle Zone Economiche Speciali, alle Zone di Sviluppo Economico e tecnico, ai Parchi per i Progetti di Sviluppo ad Alta Tecnologia e alle Città Costiere Aperte, già destinatarie in passato di particolari agevolazioni.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Valeria Gambino, redazione@exportiamo.it

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