L’Australia è da sempre una delle mete preferite (e forse la più remota) dall’emigrazione di tanti nostri connazionali e non solo.

In effetti in un Paese dall’estensione enorme, ma dalla popolazione numericamente piuttosto contenuta (basti pensare che in un territorio grande 25 volte l’Italia risiede circa 1/3 della popolazione italiana) le opportunità di lavoro e di studio sembrano non mancare: il clima è buono, la lingua e le tradizioni di stampo anglosassone non pongono particolari difficoltà.

Nel corso degli anni l’immigrazione in Australia è stata così elevata che il Paese si è dovuto organizzare con rigorosi controlli in entrata ed ha più volte annunciato di voler dare una stretta all’ingresso di cittadini stranieri.

Chi arriva in Australia e prevede di rimanere per periodi superiori ai sei mesi deve effettuare tutta una serie di adempimenti per regolarizzare la propria presenza nel Paese tra cui anche adempimenti di natura fiscale.

Ma quali sono le imposizioni fiscali a carico di imprese e persone che in Australia vivono e lavorano?

In generale sia per le persone fisiche che per le imprese, il trattamento fiscale è determinato dall’essere o meno residenti nel Paese.

Come in molti altri Paesi al mondo l’ordinamento federale australiano dà origine a una doppia imposizione fiscale: da parte dello stato federale e da parte delle istituzioni locali che provvedono alla riscossione di imposte di diverse natura.

Il periodo fiscale in Australia decorre, sia per le imprese che per le persone fisiche, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Le imprese

Le società fiscalmente residenti in Australia sono sottoposte alla tassazione dei redditi prodotti in qualsiasi parte del mondo a differenza di quelle che, al contrario, non risultano residenti nel Paese; quest’ultime vengono tassate esclusivamente per i redditi prodotti sul territorio australiano tramite stabile organizzazione.

La residenza fiscale viene attribuita non solo alle società costituite in loco ma anche a quelle costituite all’estero il cui capitale di maggioranza sia detenuto da soggetti residenti in Australia o che svolgano la loro attività d’impresa sul territorio australiano dove vengono anche prese le decisioni degli amministratori.

Il sistema, al momento, prevede due diverse aliquote fiscali a seconda del reddito prodotto dall’impresa:

- del 28,5% per le imprese il cui reddito è inferiore ai 2 milioni di dollari;

- del 30% per le imprese con reddito superiore a tale soglia.

Entrambe le aliquote saranno gradualmente ridotte fino a scendere al 25% nel 2026-27.

Le perdite subite da una società nel periodo di imposta possono essere completamente portate in deduzione anche se tale operazione è assoggettata a norme precise volte a prevenire eventuali abusi.

Per quanto riguarda i dividendi che vengono redistribuiti agli azionisti da società residenti in Australia essi non sono assoggettati ad alcuna ritenuta se derivanti da redditi già sottoposti a “corporate tax” alla fonte; in caso contrario la ritenuta è del 30%.

I dividendi pagati tra società sono, invece, sottoposti a tassazione in capo a chi li percepisce che, tuttavia, risulta al tempo stesso titolare di un credito di imposta pari alla corporate tax pagata a monte. In questo modo viene di fatto annullata l’imposta sui dividendi.

I redditi che una stabile organizzazione rimette alla casa madre sono sottoposti all’aliquota ordinaria della corporate tax e non subiscono, quindi, né una tassazione separata (branch profit tax), né imposta sui dividendi.

In Australia esiste, poi, una sorta di aliquota IVA (Good and Service tax) che grava, nella misura del 10%, sulla cessione di beni e servizi (anche se esistono delle eccezioni per transazioni particolari). Nel caso in cui un’azienda produca beni e servizi che sono esenti da GST, ma per la cui realizzazione ha dovuto acquistare beni e/o servizi su cui, invece, gravava l’imposta viene riconosciuto un credito di imposta pari a quanto versato.

Le persone fisiche

È considerato residente fiscale in Australia chi:

  • soggiorna regolarmente e stabilmente nel Paese;
  • ha il proprio domicilio nel Paese e non abbia la propria dimora principale all’estero;
  • soggiorna in Australia in maniera continuativa o alternata per più della metà del periodo d’imposta, a meno che non mantenga la propria dimora all’estero o non risulti chiaro che la permanenza in Australia sia temporanea.

In linea generale chi ha programmato di non trattenersi in Australia per più di sei mesi non è considerato residente, mentre la permanenza oltre i due anni conferisce lo status di residente.

Tutti coloro che, ai fini fiscali, vengono considerati residenti in Australia sono tenuti a richiedere un tax file number con il quale effettuare tutte le operazioni relative al pagamento delle imposte dovute.

La differenza tra residente e non determina un diverso trattamento fiscale:

  • i residenti sono, infatti, sottoposti a tassazione totale dei redditi percepiti nel Paese e all’estero;
  • i non residenti, invece, sono soggetti a ritenuta d’imposta pari al 30% salvo le minori aliquote convenzionali.

La tassazione dei redditi personali

Il principio che regola la tassazione dei redditi in Australia è il Worldwide Income Principle secondo il quale vengono tassati i redditi globali dei soggetti residenti nel Paese. Chi non è fiscalmente residente in Australia subisce la tassazione sui soli redditi prodotti in loco.

L’ammontare lordo sul quale viene calcolata la tassazione è dato dalla somma di:

  • redditi da lavoro;
  • redditi d’impresa;
  • capital gain;
  • dividendi;
  • rendite a canoni ed interessi.

Dall’ammontare lordo vengono sottratte le deduzioni previste per legge e quelle relative alle spese sostenute per la produzione del reddito.

Le persone fisiche che, nel periodo fiscale, hanno percepito un reddito superiore ai 18.200 dollari australiani sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre.

In Australia il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti da capital gain viene superato concedendo all’azionista che percepisce i dividendi un credito di imposta su quanto pagato dalla società a titolo di “corporate tax”.

Tale credito è concesso a valere sul debito di imposta della persona fisica cui è riconosciuto e nei casi in cui il credito sia superiore al debito tributario della persona fisica che effettua la dichiarazione dei redditi, la parte eccedente del credito viene rimborsata alla società, azzerando totalmente la doppia imposizione.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Francesco Bromo, redazione@exportiamo.it

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