Analizziamo insieme il contratto d’appalto internazionale, una forma contrattuale assai complessa in cui è bene disciplinare nel dettaglio le più svariate fattispecie.

L’art. 1655 c.c. definisce il contratto di appalto come il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Il contratto di appalto internazionale è tale quando presenta collegamenti con Stati diversi e con differenti sistemi normativi. Ciò accade, per esempio, quando i soggetti dell’appalto, committente e appaltatore, hanno nazionalità giuridiche diverse oppure quando l’opera deve essere realizzata in un territorio straniero.

Proprio per la sua complessità, il contratto di appalto internazionale richiede una particolare organizzazione ed un’attenta preparazione, posto che le parti possono appartenere a Stati diversi ovvero l’opera può addirittura dover essere realizzata sul suolo di un Paese terzo rispetto a quelli di provenienza dei soggetti del contratto.

Vi sono molteplici aspetti da prendere in considerazione, quali, a mero titolo esemplificativo, l’organizzazione del personale che sarà impiegato nel cantiere, che solitamente è locale, il pagamento del prezzo, gli aspetti assicurativi e fiscali volti ad evitare la doppia imposizione fiscale.

Per l’effetto, durante la redazione di un contratto internazionale, non si potrà prescindere dal riferimento alle norme interne di applicazione necessaria ma in ogni caso, la legge applicabile al contratto assume un ruolo fondamentale. Come sappiamo, le parti hanno la facoltà di scegliere ed indicare la legge che governerà il loro rapporto ed in tale contesto, molto spesso le parti scelgono la legge del Paese del Committente o dell’Appaltatore.

Non è inusuale che venga scelta una legge di un Paese terzo alle parti contrattuali, quale ad esempio quello del luogo ove l’opera dovrà essere realizzata. Sebbene in determinate circostanze possa rilevarsi una scelta conveniente, si invita sempre a valutare con attenzione tali possibilità, soprattutto quando il riferimento è a Paesi culturalmente diversi da quelli di appartenenza. In ogni caso, scegliere la legge applicabile al contratto si rivela, nella maggior parte dei casi, un’ottima decisione perché consente ad entrambe le parti di comprendere sin da subito quale disciplina sia sottesa al contratto.

Allo stesso modo, è consigliabile indicare il Foro competente a decidere le eventuali controversie che potrebbero insorgere con riferimento al contratto. Nei contratti di appalto internazionale relativi alle costruzioni di grandi opere è consigliabile inserire anche una clausola arbitrale a cui devolvere la controversia, indicando la sede dell’arbitrato e le modalità di nomina degli arbitri.

Il contratto di appalto internazionale è un contratto di durata ed è quindi necessario disciplinare in modo analitico le più svariate fattispecie che potrebbero verificarsi nel corso del tempo. In particolare, si consiglia di fornire il contratto di una dettagliata presentazione e delle definizioni dei termini tecnici che potrebbero consentire, anche ad un soggetto non esperto in materia, di comprenderne il contenuto.

E’ poi di fondamentale importanza presentare accuratamente il progetto da realizzare, le possibili varianti in corso d’opera ed i casi di impossibilità sopravvenuta, per i quali sarà preferibile indicare anche le relative soluzioni.

Similmente, si suggerisce di indicare i casi di risoluzione del contratto e di disciplinare analiticamente eventuali ritardi nell’esecuzione o nella consegna dell’opera. E’ poi molto importante disciplinare la fase del collaudo dell’opera realizzata, indicando il soggetto incaricato della verifica.

Parimenti, si suggerisce di disciplinare i rapporti con eventuali sub appaltatori, le clausole di limitazione della responsabilità delle parti e, ultimo ma non per questo meno importante, le modalità di pagamento dell’opera, che potranno anche prevedere il versamento di un acconto iniziale e la consegna di garanzie.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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