Digital Service Tax: è possibile una tassazione più equa nell’era della Digital Economy?

Digital Service Tax: è possibile una tassazione più equa nell’era della Digital Economy?

31 Luglio 2018 Categoria: Fiscalità Internazionale

Lo sviluppo dei modelli di business digitali sta facendo emergere come la normativa sul diritto tributario internazionale sia inadatta a gestire la complessità del mercato globale attuale. Per questo la Commissione Europea ha deciso di intervenire con due proposte concrete. Scopriamole nel dettaglio.

Le attuali norme sulla tassazione delle società internazionali non sono adatte a gestire la complessità della moderna economia globale e non sono in grado di regolare i modelli di business delle aziende che traggono profitto dai servizi digitali in un Paese senza essere fisicamente presenti all’interno dello stesso.

Di conseguenza si riscontra un disallineamento o una discrepanza tra il luogo in cui viene creato il valore ed il luogo dove vengono pagate le tasse.

Le proposte della Commissione Europea

Per fronteggiare questo “mismatch” creato dalla digitalizzazione, la Commissione Europea, lo scorso 21 marzo 2018, ha approvato due proposte di Direttiva (le nn.rr. 147 e 148/2018), con le quali anche l’Unione Europea ha preso ufficialmente posizione sul tema della fiscalità internazionale nel settore della digital economy.

La prima iniziativa mira a riformare le norme in materia di imposte sulle società in modo che i profitti siano registrati e tassati laddove le imprese interagiscano significativamente con gli utenti attraverso i canali digitali. Questo costituisce la soluzione a lungo termine preferita dalla Commissione.

La seconda proposta risponde invece alle richieste ed esigenze dei vari Stati membri di una tassa provvisoria che copra le principali attività digitali che attualmente eludono le imposte nell’Ue.

Proposta 1: una regolamentazione comune delle norme dell’UE in materia di imposte sulle società per le attività digitali

Questa proposta consentirebbe agli Stati membri di tassare i profitti generati nel loro territorio anche se un’impresa non ha una effettiva presenza fisica su quella regione. Le nuove regole assicurerebbero che le imprese online contribuiscano alle finanze pubbliche allo stesso livello delle tradizionali società fisiche.

La norma parte dal presupposto che una piattaforma digitale abbia una “presenza digitale” tassabile o una organizzazione stabile virtuale in uno Stato membro se soddisfa uno dei seguenti criteri:

  • Esibisca un fatturato (attribuibile a uno specifico stato membro) superiore ai 7 milioni di euro;
  • Abbia almeno 100.000 utenti in uno Stato membro in un esercizio finanziario;
  • Concluda almeno 3.000 contratti commerciali (business contract) per servizi digitali durante un esercizio finanziario.

Le nuove regole, naturalmente, cambieranno anche le modalità di assegnazione dei profitti nei diversi Stati membri, riflettendo al meglio come le aziende creano valore online. Ad esempio, si prenderà in considerazione il luogo in cui l’utente si troverà al momento del consumo/utilizzo del prodotto/servizio.

In definitiva, il nuovo sistema assicura un maggiore allineamento tra i profitti digitali ed il luogo in cui sono tassati.

La misura potrebbe eventualmente essere integrata nel campo di applicazione della Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), l’iniziativa già proposta dalla Commissione per allocare i profitti dei grandi gruppi multinazionali in modo tale da individuare il luogo di creazione del valore.

Proposta 2: imposta ad interim su determinate entrate derivanti da attività digitali

Questa imposta provvisoria garantisce che le attività attualmente non tassate inizino a generare entrate immediate per gli Stati membri.

Contribuirebbe momentaneamente ad evitare misure unilaterali per tassare le attività digitali in alcuni Stati membri che genererebbero un mosaico di risposte nazionali, probabilmente dannose per il mercato unico europeo.

A differenza della comune riforma dell’UE delle norme fiscali sottostanti, questa imposta indiretta si applicherebbe alle entrate create da tutte le attività digitali che sfuggono al quadro fiscale attuale.

Questo sistema si applicherà solo come misura provvisoria fino a quando la riforma generale non sarà stata attuata e avrà meccanismi integrati per evitare la possibilità di una doppia imposizione.

L’imposta si applicherà alle entrate generate da attività in cui gli utenti svolgono un ruolo importante nella creazione di valore e che sono le più difficili da catturare con le attuali norme fiscali, come quelle relative alle entrate:

  • generate dalla vendita di spazi pubblicitari online;
  • create da attività di intermediazione digitale che consentono agli utenti di interagire con altri utenti e che possono facilitare la vendita di beni e servizi tra loro;
  • realizzate dalla vendita di dati generati da informazioni fornite dall’utente.

Le entrate fiscali saranno raccolte dagli Stati membri in cui si trovano gli utenti e si applicheranno solo alle società con entrate totali annue pari a 750 milioni di euro di cui almeno 50 milioni provenienti da stati Ue, in modo da tutelare le startup e le Pmi.

Se all’imposta fosse applicato un tasso del 3% si realizzerebbe un reddito annuo di 5 miliardi di euro per gli Stati membri.

Esiste realmente il rischio di una doppia imposizione?

Il rischio di doppia imposizione sul medesimo servizio digitale erogato in Italia da un’impresa stabilita in altro Stato membro è mitigato in ambito dell’Unione Europea dalla raccomandazione della Commissione, rivolta agli Stati membri, di garantire la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito del tributo versato grazie a dei trattati sulla doppia imposizione. Il DST stabilisce che al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione, qualora gli stessi ricavi siano soggetti all’imposta sul reddito delle società e alla DST, gli Stati membri dovrebbero attuare misure volte a consentire alle imprese di detrarre la DST versata come costo dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.

In conclusione il rischio di doppia imposizione non dovrebbe esistere. Tuttavia. la minaccia più grande e concreta è l’approvazione di leggi unilaterali per mano dei singoli Stati membri che potrebbero danneggiare il mercato unico dell’Europa.

Fonte: a cura di Exportiamo, Giancarlo Cabillon, redazione@exportiamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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