La disciplina dei dividendi di fonte estera ricalca sostanzialmente quella domestica, differenziandosi solo per la particolarità dovuta alla residenza dei soggetti erogatori al di fuori del territorio nazionale ed alla presenza di norme di natura convenzionale.

La tassazione degli utili riguarda sia le persone fisiche residenti che i soggetti esercenti attività d’impresa e società di capitale.

 

Vediamo ora il regime applicabile per ogni categoria interessata.

 

DIVIDENDI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE

 

La tassazione delle persone fisiche avviene in base sia alla natura della partecipazione (non qualificata o qualificata) sia alla localizzazione del soggetto erogatore (Paese a fiscalità privilegiata o meno). 

- Partecipazioni non qualificate.

La partecipazione é “non qualificata” quando si ha diritto ad una percentuale pari o inferiore al 20% del diritto di voto in assemblea ovvero pari o inferiore al 25% del capitale o patrimonio sociale. Per le società quotate le percentuali ammontano al 2 e al 5%.

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del DPR nr. 600/73 - in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del DL nr. 66/2014 - i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione del dividendo estero (es. banche) operano una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, al netto delle eventuali imposte e ritenute già applicate dallo stato estero  (c.d. “netto frontiera”).

Il percettore non dovrà, in questo caso, indicare il reddito percepito nella propria dichiarazione dei redditi - modello UNICO.

Qualora invece nella riscossione non intervenga un intermediario, il dividendo dovrà essere dichiarato in UNICO ed assoggettarlo ad imposta sostitutiva nella stessa misura del 26%.

Esempio (con intervento o meno di un intermediario).

Descrizione

Ritenuta

Importo

Dividendo

 

100

Rit. convenzionale

15%

15

Rit. effettiva

20%

20

Dividendo uscita

 

80

Dividendo entrata

 

80

Netto frontiera

 

80

Ritenuta applicabile

26%

 

Rit. a titolo imposta

 

20,8

Dividendo netto

 

59,2

Partecipazioni qualificate

La partecipazione é “qualificata” quando si ha diritto ad una percentuale pari o superiore al 20% del diritto di voto in assemblea ovvero pari o superiore al 25% del capitale o patrimonio sociale. Per le società quotate le percentuali ammontano al 2 e al 5%.

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, lett. a), del DPR nr. 600/73 - in combinato disposto con gli artt. 3 e 4 del DL nr. 66/2014 - i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione del dividendo estero operano una ritenuta a titolo d’acconto del 26% sul 49,72% dell’ammontare del dividendo, al netto delle ritenute applicate dallo stato estero (c.d. “netto frontiera”).

Il contribuente dovrà indicare l’utile percepito in UNICO, facendovi concorrere solo il 49,72% del totale e scomputando la ritenuta del 26%.

Esempio

 

Descrizione

Rit./Aliq.

Importo

Dividendo

 

100

Rit. convenzionale

15%

15

Rit. effettiva

20%

20

Dividendo uscita

 

80

Dividendo entrata

 

80

Quota tassabile

49,72%

 

Base imponibile

 

39,77

Ritenuta applicabile

26%

 

Rit. a titolo acconto

 

10,34

Credito d’imposta

49,72% *20

9,94

 

Dividendi  da Paesi “black list”

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del TUIR i dividendi relativi a partecipazioni “qualificate”, provenienti da soggetti residenti in paesi “black list”, concorrono per l’intero importo (100%) alla formazione della base imponibile  del percipiente.

Gli unici casi in cui non si applica la predetta tassazione riguardano gli utili imputati al socio “per trasparenza (normativa CFC) e quando il socio abbia presentato istanza di interpello con esito positivo.

Con riferimento alle partecipazioni “non qualificate”, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo (100%).

Esempio

Descrizione

Aliquota

Importo

Dividendo

 

100

Tassazione estera

0%

0

Dividendo uscita

 

100

Dividendo entrata

 

100

Quota tassabile

100%

 

Base imponibile

 

100

Irpef lorda

43%

43

Irpef netta

 

43

Utile

 

57

 

 DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA

 

La tassazione dei dividendi di fonte estera erogati a soggetti esercenti attività d’impresa segue lo stesso regime previsto per gli utili domestici.

Ai sensi dell’art. 59 del TUIR, infatti, i dividendi concorrono alla formazione del reddito d’impresa per il 49,72% del loro ammontare, salvo che gli stessi non provengano da soggetti operanti in Paesi a regime fiscale privilegiato (nel qual caso l’ammontare é del 100%, salvo esimenti già viste a proposito dei dividendi “black list” a soggetti persone fisiche).

Ai sensi dell’art. 165 del TUIR, le imposte sui dividendi pagate all’estero a titolo definitivo possono usufruire di un credito fino a concorrenza della quota d’imposta  corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo (l’imposta estera va comunque ridotta in maniera corrispondente). 

 

DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETA’ DI CAPITALE

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR, i dividendi esteri percepiti da società ed enti soggetti all’IRES concorrono alla formazione del reddito solo per il 5% del loro ammontare.

In tali casi vige il “principio di cassa” ovvero gli utili vengono imputati all’esercizio di effettiva percezione.

Al contrario, se gli utili provengono da soggetti operanti in Paesi a fiscalità privilegiata, essi concorrono per intero (100%) alla formazione del reddito, salvo le esimenti già analizzate in precedenza).

Anche in questo caso, le imposte sui dividendi pagate all’estero a titolo definitivo possono usufruire di un credito fino a concorrenza della quota d’imposta  corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo (l’imposta estera va comunque ridotta in maniera corrispondente).

 

Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio RubinoDottore Commercialista e Tax Manager, redazione@exportiamo.it

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