Le cessioni intracomunitarie sono disciplinate dall’art. 41 del D.L. 331/1993 e beneficiano della non imponibilità IVA al perfezionarsi di tre requisiti essenziali.

 

Innanzitutto é necessario che cedente e cessionario siano soggetti passivi identificati nei rispettivi Stati ai fini IVA, secondariamente, per effetto della vendita, si dovrà trasferire a titolo oneroso il potere di disporre del bene mobile attraverso un passaggio di proprietà o di altri diritti reali di godimento e infine - aspetto che più interessa ai fini del presente contributo - sarà essenziale l’effettiva movimentazione del bene ceduto dallo Stato membro di partenza a quello di destinazione, fattispecie che dovrà essere provata in caso di controllo delle Autorità fiscali.

 

A differenza di quanto avviene nell’ambito delle cessioni all’esportazione - dove il legislatore tributario ha ben definito nell’art. 8, D.P.R. 633/1972, le modalità con cui deve essere provato il trasporto dei beni al di fuori del Territorio Comunitario grazie anche alla presenza delle Autorità Doganali - per le cessioni intracomunitarie di beni incluse le triangolazioni comunitarie non sono state fornite indicazioni puntuali.

 

A tal proposito si rileva anche come la Direttiva n. 2006/112/CE, al fine di garantire la libera circolazione all’interno della Comunità, non ha fornito specificazioni al riguardo, ma ha rimesso ai singoli Stati la possibilità di introdurre condizioni limitative per prevenire eventuali abusi o fenomeni distorsivi.

 

Alcune indicazioni in tal senso, valide sia per le cessioni sia per le triangolazioni comunitarie semplificate, si possono desumere dalle numerose sentenze della Corte di Giustizia UE.

 

Dai principi affermati é possibile infatti rilevare che il cessionario deve vedersi trasferito il potere dispositivo sul bene oggetto della cessione e in secondo luogo, il fornitore deve provare che il bene sia stato spedito in un altro Stato membro e che, dunque, sia materialmente uscito dal suo territorio e la prova del trasferimento, da fornire anche successivamente all’esecuzione dell’operazione, può essere ottenuta tramite l’esibizione di un documento di trasporto, che può essere:

 

-“CMR” in caso di trasporto su strada (o lettera di vettura internazionale, ossia una lettera di spedizione relativa al contratto di trasporto internazionale su strada) in cui devono essere presenti una serie di elementi quali: la descrizione dei beni, l’indirizzo di consegna, il nome del conducente e il numero di immatricolazione del veicolo;

 

-“Airway bill” in caso di trasporto via aerea;

 

-“Bill of landing” in caso di trasporto via mare.

-     

Bisogna anche rammentare come l’onere della prova del trasporto ricada sul cedente quale soggetto che applica la non imponibilità IVA e sarà pertanto quest’ultimo a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie e la buona fede per non partecipare ad una operazione fraudolenta, mentre non sarà sufficiente l’esibizione dell’eventuale “Modello Intrastat-acquisti” presentato dall’acquirente, il quale rivestirà il carattere di mera prova accessoria.

 

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Non potrà neppure essere richiesto che siano i singoli Stati membri di partenza e di arrivo del bene a scambiarsi le informazioni per provare l’effettivo trasferimento dei beni (e quindi il requisito della non imponibilità).

 

Queste considerazioni sono state fatte proprie da alcune sentenze della Corte di Cassazione e da alcune Commissioni tributarie, nelle quali é stato precisato come sia necessaria la reale uscita del bene dal territorio nazionale per giustificarne la non imponibilità IVA e che l’onere della prova ricade in capo al venditore.

 

In tema di dovere di diligenza del cedente, la Suprema Corte (Sentenza n. 13457 del 27.07.2012) ha stabilito che:

 

“mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario - deve invece affermarsi il dovere del cedente di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte”.

 

Sono stati numerosi sul punto anche gli interventi di prassi effettuati dall’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 345/07, Ris. n. 477/08, Ris. n. 123/09, Ris. n. 19/13 e Ris. n. 79/14).

 

L’Amministrazione finanziaria ha previsto in definitiva che possono essere considerate prove dell’avvenuta uscita fisica del bene dal territorio nazionale:

 

-“CMR” cartaceo o elettronico (messo a disposizione in formato pdf) debitamente sottoscritto dal vettore che ha curato il trasporto e dal cessionario che ha ricevuto i beni (requisito peraltro non obbligatorio ma consigliato);        

-elenchi Intrastat contenenti l’enunciazione delle operazioni;   

-fattura di vendita con i riferimenti alla non imponibilità;

 

-   -qualsiasi altro documento di trasporto atto a provare l’effettivo trasferimento dei beni (nel caso, ad esempio, in cui il cedente non li abbia direttamente trasportati) contenente le stesse informazioni presenti nel CMR e le firme del cedente, del cessionario e del vettore: in questa categoria rientrano ad esempio le informazioni del sistema informatico del vettore che attestano l’arrivo della merce nello Stato membro di destinazione.

 

Nel caso particolare di una triangolazione comunitaria interna, se il trasporto é effettuato a cura o in nome del primo cedente, varranno le considerazioni appena esposte, qualora invece, il trasporto sia effettuato su incarico del promotore residente dal primo cedente attraverso anche trasportatori terzi, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che può essere utilizzato qualsiasi mezzo di prova utile a dimostrare il conferimento da parte del promotore dell’incarico del trasporto al primo cedente.

 

Saranno ritenute ammissibili dalle semplici comunicazioni sino ad apposite clausole contrattuali, il tutto con la finalità di dimostrare dall’origine che l’intento delle cessione nazionale era quello di trasferire i beni direttamente in un altro Stato membro ad un cessionario non residente.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio RubinoDottore Commercialista e Tax Manager, redazione@exportiamo.it 

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