Analizziamo insieme il funzionamento del factoring internazionale e le sue principali fonti normative di riferimento.

Verso la fine del secolo scorso ha iniziato a diffondersi nel nostro paese il factoring internazionale, definito come “il contratto concluso tra una parte (fornitore) e un’altra parte (impresa di factoring) in base al quale il primo cede e cederà all’impresa di factoring i crediti derivanti da contratti di vendita di merci conclusi tra il fornitore e i suoi clienti (debitori), ad esclusione dei contratti concernenti merci acquistate essenzialmente per uso pesonale, familiare o domestico”.

A causa delle differenti soluzioni offerte dai diversi ordinamenti con riferimento al trasferimento dei crediti e dell’applicazione di una diversa legislazione ad ogni soggetto coinvolto nell’operazione, si è sin da subito reso necessario stabilire quale fosse la normativa applicabile, al fine di configurare una tutela sia ai factors, che ai debitori ceduti.

E’ stato quindi necessario un intervento legislativo a livello internazionale, finalizzato ad introdurre una regolamentazione uniforme, avente ad oggetto i profili maggiormente rilevanti dell’operazione.

Nel corso della Conferenza diplomatica del 1988, venne approvata ad Ottawa la convenzione Unidroit sul factoring internazionale, entrata in vigore in Italia il 1 maggio 1996, che viene considerata come la principale fonte legislativa di riferimento in tema di factoring internazionale.

Il testo della Convenzione è composto di 23 articoli, suddivisi in quattro capitoli relativi, rispettivamente, alla sfera di applicazione del factoring e alle disposizioni generali, ai diritti ed alle obbligazioni dei contraenti, alla disciplina delle cessioni successive alla conclusione del contratto ed alle disposizioni finali.

Nonostante venga fornita una definizione molto ampia di factoring - tale da consentire di includere tutte le varie configurazioni diffuse nei vari paesi - la Convenzione si limita a regolamentare soltanto alcuni aspetti dell’operazione economica, quale soprattutto la cessione dei crediti, omettendo di disciplinarne altri particolarmente importanti, tra i quali, ad esempio le condizioni di validità del contratto di factoring, il conflitto tra il factor e i terzi che vantino diritti sui crediti ceduti, l’opponibilità della cessione al fallimento del fornitore.

Esaminando più nello specifico la disciplina fornita dalla Convenzione, risulta evidente sin dai primi articoli che “la cessione dei crediti deve essere comunicata ai debitori”.

Per quanto concerne invece l’oggetto del factoring, ai sensi della Convenzione, sono espressamente esclusi dal suo campo di applicazione i contratti, conclusi tra il fornitore e i suoi clienti, aventi ad oggetto merci acquistate “essenzialmente per uso personale, familiare o domestico”.

Inoltre, è espressamente richiesto che il cessionario svolga almeno due delle seguenti funzioni: il finanziamento del fornitore, in particolare attraverso prestiti o pagamenti anticipati, la tenuta dei conti relativi ai crediti, il loro incasso e la protezione in caso di mancato pagamento dei debitori.

Il carattere internazionale dell’operazione in esame discende dal fatto che i crediti ceduti al factor devono derivare, ai sensi dell’art. 2, “da un contratto di vendita di merci tra un fornitore ed un debitore che abbiano la loro sede d’affari in stati diversi”.

Ovviamente, la Convenzione potrà ritenersi applicabile solo se sia stata preventivamente ratificata dagli Stati di appartenenza rispettivamente, del debitore ceduto, del fornitore e del factor e purchè il contratto dal quale ha tratto origine il credito ed il contratto di factoring siano regolamentati dalla legge di uno stato contraente.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra le parti del contratto di factoring, l’art. 5 lett. a) sancisce la validità dell’accordo che preveda la cessione di crediti presenti o futuri, anche in mancanza di una loro specifica individuazione, purché al momento della loro venuta ad esistenza essi siano riferibili al contratto.

Dal punto di vista dell’efficacia, l’art. 5 lett. b) stabilisce invece che il credito, venuto ad esistenza, si trasferirà automaticamente al factor, senza la necessità di ricorrere ad alcun ulteriore atto di cessione.

Ciò proprio al fine di agevolare quanto più possibile il ricorso a negozi di circolazione del credito, attraverso l’intervento di intermediari finanziari che favoriscano la diffusione e circolazione internazionale dei crediti, consentendo il contatto tra realtà imprenditoriali operanti in contesti differenti e agevolando così lo sviluppo del commercio internazionale.

Il tema del factoring internazionale è molto vasto ed è stato oggetto nel tempo di innumerevoli approfondimenti.

Dal punto di vista normativo, per completezza espositiva, è infine opportuno precisare che, accanto alla Convenzione di Ottawa, si pone un’altra importante Convenzione.

Infatti anche l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) è intervenuta sul tema del factoring internazionale, emanando, durante l’Assemblea Generale di New York del 2001 una Convenzione avente ad oggetto, oltre al factoring internazionale, tutti i modelli di cessione del credito.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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