Esaminiamo insieme una forma contrattuale atipica che gli esperti ritengono essere molto più affine al contratto di somministrazione rispetto al contratto di agenzia: il contratto di concessione di vendita.

Il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico e, come tale, non è disciplinato né dal codice civile né da alcuna legge speciale.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4948 del 27 febbraio 2017 ha affermato che, “secondo il consolidato orientamento della Corte, la concessione di vendita, è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell’accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3990 del 19/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6819 del 21/07/1994).”

Nel contratto di concessione di vendita sorge l’obbligo, per il concessionario rivenditore, di promuovere la vendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione di singoli contratti d’acquisto, alle condizioni predeterminate dal contratto normativo.

Allo stesso tempo, il concessionario assume l’impegno di incrementare la commercializzazione dei prodotti in base alle direttive ricevute dal concedente.

Come ribadito anche dalla sentenza poc’anzi menzionata, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contratto di concessione di vendita sia un contratto atipico di scambio che esclude profili di cooperazione tra il concedente ed il concessionario.

Per questo motivo, esso è ritenuto essere molto più affine al contratto di somministrazione che al contratto di agenzia.

Per la stipulazione del contratto di concessione di vendita non è richiesta alcuna forma specifica.

Parimenti, le parti sono libere di determinare o meno la durata del rapporto contrattuale. Nel caso in cui la durata venga determinata, essa viene generalmente stabilita in 4 o 5 anni, con la possibilità per il concessionario di ottenere il rinnovo in caso di raggiungimento di volumi di fatturato di vendita prestabiliti. Nel caso in cui la durata sia indeterminata, ciascuna parte può è libera di recedere dal contratto.

Il concedente ha inoltre la facoltà di riconoscere al concessionario un diritto di esclusiva. L’esclusiva, generalmente, comporta un impegno di una o di entrambe le parti ad avere rapporti contrattuali solamente con l’altra parte riguardo la prestazione di specifici beni o servizi.

Nel contratto di concessione di vendita questo è solo un elemento accidentale del rapporto e, come tale, è rimesso alla libera scelta delle parti.

Per quanto concerne l’aspetto pratico, la concessione di vendita si sviluppa in due momenti fondamentali: la fornitura dei prodotti al concessionario e la vendita degli stessi alla clientela.

Il concessionario ha l’obbligo di acquistare annualmente un quantitativo minimo di prodotti. Il minimo garantito è ovviamente concordato dalle parti e spesso viene previsto anche un aumento dello stesso di anno in anno.

Per quanto riguarda invece la vendita, il concedente può imporre il rispetto di determinate condizioni di vendita, necessarie per garantire una certa immagine dei prodotti.

Il concessionario assume un impegno importante, quello di promuovere la rivendita dei prodotti, stipulando singoli contratti di acquisto, rispettando le condizioni stabilite dal contratto normativo che, di fatto, può essere considerato come un contratto quadro.

Del resto, il concessionario deve anche incrementare la commercializzazione dei prodotti, seguendo le istruzioni del concedente.

Il concedente, mediante questa tipologia di contratto, ha la possibilità di conseguire importanti vantaggi. Crea infatti uno stabile rapporto di collaborazione con il distributore ed ha la facoltà di monitorare le modalità di commercializzazione, imponendo quelle più idonee a garantire il posizionamento dei prodotti nel mercato desiderato. Allo stesso tempo, il concedente si garantisce la vendita di importanti quantità di prodotti senza però assumere i rischi derivanti dalla promozione, dalla vendita e dalla distribuzione che, di fatto, sono in capo al concessionario.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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