Treaty shopping: l'OCSE emana una clausola antiabuso

Il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di elusione fiscale internazionale attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi. Questa pratica viene solitamente attuata mediante l’interposizione di società veicolo che non svolgono alcuna reale attività, ma vengono costituite al solo scopo di dare corso all’abuso dei trattati internazionali al fine di ottenere un beneficio fiscale.
L’OCSE ha avvertito come impellente la necessità di contrastare tale fenomeno elaborando una serie di misure da inserire all’interno del nuovo modello di convenzione, in particolare prevedendo una specifica clausola antiabuso, la cui definizione è rintracciabile nel Commentario agli articoli 10, 11 e 12.
La nuova convenzione considera beneficiario effettivo colui che riceve i redditi e che gode del diritto di utilizzo dei flussi reddituali (“right to use and enjoy the interest”) e che non sia tenuto a restituirli a un altro soggetto sulla base di obbligazioni contrattuali o legali desumibili anche in via di fatto (“unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person”).
Pertanto, i benefici previsti dalle fonti internazionali sono attribuibili solo all’effettivo beneficiario del reddito e le agevolazioni fiscali previste dalla normativa interna del singolo Stato della fonte non possono essere sfruttate dal soggetto che risulta essere intermediario, agente, fiduciario.
Per quanto riguarda le imprese italiane, precedentemente al pagamento dei flussi reddituali nei confronti del soggetto non residente, esse devono acquisire la documentazione depositata dal soggetto estero che consente la diretta applicazione del regime tributario previsto dagli accordi internazionali.
Prima di procedere oltre, è bene ricordare che per accertare lo status di beneficiario effettivo chiarito dalla sentenza della Commissione Tributaria di Milano n. 9819 del 2 dicembre 2015, occorre dimostrare che:
In particolare, nella formulazione dell’art. 29 della Convenzione OCSE, sono stati applicati i seguenti tre approcci secondo cui: