Scopriamo insieme le caratteristiche principali di due diverse tipologie di contratti internazionali: il contratto internazionale di compravendita ed il contratto internazionale di somministrazione.

Il contratto internazionale di compravendita, attraverso il quale si trasferisce la proprietà di un bene o di un altro diritto ad un’altra parte che si obbliga a pagare un corrispettivo, è sicuramente uno dei contratti maggiormente utilizzati nel commercio internazionale.

Ovviamente un contratto di questo tipo pone diverse problematiche relative al diritto applicabile per diversi ordini di ragioni: se da un lato infatti vi sono diverse fonti normative di riferimento, essendo intervenute nel tempo diverse Convenzioni, dall’altro sono coinvolte parti riconducibili a diversi sistemi giuridici, che devono necessariamente essere prese in considerazione.

Tra le convenzioni internazionali si ricordano la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la Convenzione di Vienna del 1980 sula vendita internazionale di merci e la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alla vendita a carattere internazionale di beni mobili.

Un importante ruolo viene svolto anche dalla lex mercatoria, costituita da quell’insieme di norme nate spontaneamente, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati, tra i soggetti operanti in diversi settori commerciali.

All’atto della redazione del contratto è necessario prestare particolare attenzione alla redazione delle condizioni generali di vendita accertandosi che la controparte abbia accettato e sottoscritto le condizioni generali.

A tal proposito, potrebbe essere conveniente redigere le condizioni generali in una lingua che sia comprensibile anche all’altra parte, precisando che, nel commercio internazionale, si è soliti far riferimento alla lingua inglese.

È inoltre consigliabile prevedere una disciplina per eventuali ritardi nella consegna della merce e determinare precisamente il tempo, il luogo e le modalità di consegna non dimenticandosi di disciplinare anche il passaggio del rischio e la garanzia per i difetti dei beni.

Come in ogni contratto internazionale, è altamente consigliabile indicare la legge che regola il rapporto contrattuale ed indicare il giudice competente a risolvere l’eventuale controversia, decidendo eventualmente di devolvere tali attività ad un collegio arbitrale piuttosto che ad un mediatore o ad un conciliatore.

Un altro contratto largamente utilizzato nel panorama internazionale è il contratto di somministrazione. Disciplinato all’art. 1559 del codice civile italiano, esso costituisce il contratto con il quale una parte si obbliga, anche verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, in favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative quali ad esempio, la somministrazione della corrente elettrica, di gas o di acqua.

Il contratto di somministrazione è conosciuto come contratto di fornitura di lunga durata, da qui la definizione di long term supply agreements.

Il contratto di somministrazione deve essere distinto dal contratto di distribuzione, posto il bene non è diretto ad un consumatore finale, ma ad un somministrando che si occuperà di immettere sul mercato il bene in un secondo momento.

Ancora, diversamente dal contratto di distribuzione, qui è del tutto assente la figura dell’intermediario, sono quasi totalmente assenti i profili relativi ai diritti di proprietà intellettuale del produttore e non vi è alcuna subordinazione al potere di decisione.

Come tutti i contratti internazionali, al momento della sua redazione, sarà necessario far riferimento alle principali clausole specificando le definizioni, la programmazione degli ordini, l’accettazione, la consegna, il prezzo ed i termini di pagamento, le garanzie, le limitazioni di responsabilità, la legge applicabile ed il foro scelto dalle parti per la risoluzione delle eventuali controversie insorte in relazione al contratto.

Nei contratti di fornitura di lunga durata è inoltre molto importante la disciplina relativa al prezzo: non è inusuale infatti che le parti si accordino subito sulla parte economica ma giungano alla effettiva sottoscrizione del contratto qualche mese dopo l’accordo originario, rendendo di fatto opportuna una revisione del prezzo inizialmente concordato.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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