Nel presente articolo approfondiremo alcune delle criticità legate alla categoria del contratto d’appalto internazionale in cui rientrano svariati tipi di lavori dal residenziale, al commerciale fino ad arrivare ad appalti complessi come quelli per la costruzione di infrastrutture o di impianti produttivi.

Come previsto dall’art. 1667 del nostro codice civile, in materia di contratti d’appalto internazionale (per approfondimenti clicca qui) la principale obbligazione dell’appaltatore è la realizzazione del servizio o dell’opera, al fine di consegnarla al committente priva di vizi e difformità rispetto al progetto. Qualora l’opera sia stata accettata dall’appaltante in sede di consegna, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti”, vale a dire a quei vizi che non sono immediatamente riconoscibili o che sono dolosamente taciuti dall’appaltatore.

Pertanto la garanzia per i vizi occulti opera generalmente a partire dalla data di consegna dell’opera. Per tale motivo, si è soliti stabilire contrattualmente termini e modalità di un collaudo, che permetta di concordare una data certa di consegna, coincidente col collaudo, che sarà effettuato congiuntamente dal committente e dall’appaltatore). In tal modo, si riduce sensibilmente il rischio di vizi occulti.

Le modalità con le quali il collaudo dovrà essere effettuato, devono essere specificate nel contratto di subfornitura. Qualora l’imprenditore fornisca un’opera o dei servizi non esenti da vizi o difformi rispetto al progetto, il committente ha la facoltà di agire per ottenere (alternativamente):
• l’eliminazione dei vizi a cura e a spese dell’appaltatore;
• la riduzione del prezzo pattuito;
• la risoluzione del contratto, se il vizio o la difformità sono talmente gravi da rendere l’opera
del tutto inadatta all’uso cui è destinata.

In una commessa con l’estero è indispensabile effettuare un’attenta valutazione dei rischi per affrontare e superare le incertezze tipiche di un contratto di appalto internazionale.

La complessità ed il contesto in cui si sviluppano tali contratti può, però, non essere sufficiente a proteggere gli interessi e le aspettative delle parti così come regolamentate nello stesso. A questo proposito, un importante aiuto per i committenti è rappresentato dagli strumenti di garanzia bancaria, che possono costituire un importante elemento di tutela del rispetto degli obblighi assunti dalle parti nel contratto di appalto.

Per questo motivo negli appalti internazionali di medie e grandi dimensioni è prassi che il committente richieda all’appaltatore il rilascio di una garanzia bancaria a prima richiesta per la mancata restituzione dell’anticipo versato all’Appaltatore all’inizio dei lavori (advance payment bond), una per l’eventualità dell’inesatto o ritardato adempimento delle opere (performance bond) ed una per i difetti che dovessero sorgere durante il periodo di garanzia dei lavori (warranty bond).

Ovviamente queste garanzie costituiscono degli strumenti di tutela molto favorevoli per il committente, che spesso li usa, impropriamente, come strumenti di pressione nei confronti dell’appaltatore. In particolare, di fronte alla richiesta di fornire una garanzia, l’appaltatore dovrà chiedere alla propria banca l’emissione di garanzie a favore del committente.

In ogni caso il suggerimento da dare all’appaltatore è quello di negoziare sempre la garanzia, che non deve necessariamente essere accettata incondizionatamente e senza obiezioni.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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