Scioperi, calamità naturali e guerre costituiscono un esempio delle cause di forza maggiore, ovvero di quelle circostanze non imputabili alla parte, che possono rendere impossibile l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. La clausola di forza maggiore ha assunto, nel tempo, una notevole importanza sia nell’ordinamento italiano che nell’ordinamento internazionale e, ad oggi, è inserita nella maggior parte dei contratti aventi una durata prolungata.

La nozione di “forza maggiore” è comparsa per la prima volta nel Codice Napoleonico del 1804 ma, nonostante ciò, non sono molti gli ordinamenti che descrivono espressamente cosa si debba intendere con tale termine. In Italia il maggiore riferimento alla forza maggiore è fornito dall’art. 1467 c.c., rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”, nel quale è riconosciuta al debitore la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.

A livello internazionale, esistono molteplici testi normativi nei quali è delineata la fattispecie della forza maggiore. La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili all’art. 79 disciplina la forza maggiore affermando al primo comma che recita così: “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”. Dunque, dimostrata la sussistenza degli elementi ivi individuati (estraneità dell’evento dalla sfera di controllo del soggetto obbligato, imprevedibilità dell’evento e sua insormontabilità), il soggetto obbligato può essere ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore.

La Camera di Commercio internazionale, al fine di agevolare le parti nella redazione dei contratti, nel 2003 ha predisposto una clausola standard di forza maggiore (ICC Force Majeure Clause 2003).

La clausola è stata elaborata da un gruppo di eminenti giuristi e cerca di rispondere alla maggior parte delle problematiche inerenti la forza maggiore. Proprio per tale motivo, la clausola è piuttosto lunga e complessa e non sempre si presta ad essere inserita direttamente nei contratti. Le parti, quindi, per superare questo problema, possono limitarsi a richiamare la clausola nel contratto come “ICC Force Majeure Clause 2003”, ricorrendo cioè al medesimo meccanismo solitamente usato per gli Incoterms. Tuttavia, la Camera di Commercio internazionale ha rilevato che, proprio per la complessità della clausola, molte imprese prediligono introdurre nel contratto una clausola, diversa da quella proposta dalla ICC, più stringata. Per l’effetto, la Commissione Commercial Law and Practise (CLP) della ICC ha creato un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la clausola, creando una short form della stessa maggiormente fruibile.

Discostandosi da inutili tecnicismi e difficoltà di comprensione per i negoziatori non giuristi, il gruppo di lavoro ha introdotto la seguente nuova definizione di forza maggiore: “Force Majeure” means the occurrence of an event or circumstance (“Force Majeure Event”) that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the Contract, if and to the extent that that the party affected by the impediment (“the Affected Party”) proves:

a) that such impediment is beyond its reasonable control; and

b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the Contract; and

c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the affected party.

Essa costituisce, di fatto, un compromesso tra l’esigenza di brevità e di completezza, riportando sostanzialmente i contenuti della long form, a cui si potrà far riferimento al fine di colmare eventuali lacune. Tuttavia, il testo definitivo della clausola di forza maggiore, come rielaborato dal gruppo di lavoro, non è ancora stato presentato ufficialmente e, in assenza della relativa pubblicazione e della spiegazione delle modalità di utilizzo della short form in luogo della long form, il riferimento ufficiale rimane in ogni caso quest’ultimo, come formulato nel 2003. In ogni caso, è consigliabile inserire la clausola di forza maggiore nei contratti, sia nazionali che internazionali, con particolare attenzione a quelli di lunga durata.

Qualora si verifichi un evento di forza maggiore, la parte che ne subisce le conseguenze dovrà immediatamente informare l’altra parte dell’evento, fornendo la prova che quest’ultimo corrisponde a quanto previsto nel contratto. Le parti quindi, se possibile, si incontreranno per adottare le azioni necessarie ad annullare o ridurre gli effetti dell’evento. In ogni caso, durante il periodo di permanenza dell’evento di forza maggiore e dei suoi effetti la parte inadempiente non sarà ritenuta responsabile dell’inadempimento, posto che l’esecuzione della propria obbligazione è impedita dall’evento di forza maggiore. Fermo restando, ovviamente, che dette obbligazioni dovranno essere adempiute non appena venga meno l’evento di forza maggiore. Infine, se la condizione rimane impossibilitante, trascorso un termine ragionevole, il contratto si intenderà risolto.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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