Dal 1° agosto 2019 applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l’attestazione dell’origine deve essere considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale.

In questi mesi numerose sono le criticità che si sono presentate per le nostre ditte che hanno voluto cogliere le opportunità previste dal nuovo accordo di origine preferenziale con il Giappone. A seguito della riunione del Comitato congiunto UE/Giappone sulle regole di origine tenutasi a Bruxelles, si sono evidenziate importanti azioni per chiarire le modalità operative di Import/Export UE-Giappone, tra cui:

- rafforzamento del principio secondo cui l’attestazione dell’origine deve essere considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale, senza ulteriori formalità;

- introduzione di una procedura semplificata provvisoria a partire dal 1° Agosto 2019, che verrà sostituita a partire dal 1° dicembre 2019 da una procedura definitiva attualmente in via di sviluppo.

Dal 1° Febbraio 2019 risulta infatti entrato in vigore l’Accordo di Partenariato Economico (APE) UE-Giappone, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 330 del 27.12.2018, il quale prevede una riduzione o eliminazione dei dazi doganali (”trattamento tariffario preferenziale”) sulle merci originarie delle due Parti.

Come sancito nell’Accordo, e nei successivi orientamenti, una richiesta di trattamento tariffario preferenziale presentata da un importatore, ai sensi dell’art. 3.16 dell’APE, può essere basata alternativamente:

- su un’Attestazione di Origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o

- dalla Conoscenza del Carattere Originario del prodotto da parte dell’importatore (c.d. importer’s knowledge).

In relazione al primo metodo, inerente l’Attestazione di Origine da parte dell’Esportatore, nel corso del primo periodo di applicazione dell’Accordo erano insorti dei dubbi interpretativi e difficoltà operative, su cui le Autorità hanno ora deciso di esprimersi e fornire debite delucidazioni.

In sintesi, tra i molteplici aspetti che avevano sollevato criticità in merito all’effettiva applicazione pratica ve ne era stato uno particolarmente significativo. Si trattava della difficoltà per le ditte esportatrici UE di veder riconosciuta la propria “Attestazione di Origine” come valida al fine di poter beneficiare dei vantaggi daziari presso le Dogane Giapponesi. In particolare l’autorità doganale nipponica non riteneva sufficiente la dichiarazione di origine preferenziale apposta sui documenti commerciali e ad integrazione richiedeva agli importatori una serie di informazioni e documentazione molto dettagliate, in merito al carattere preferenziale dei prodotti, costringendo le ditte esportatrici UE a fornire dati, anche commercialmente sensibili attraverso un apposito Form, alle proprie controparti acquirenti in Giappone.

In merito a questo e ad altri aspetti si è recentemente espressa l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli con la Nota n. 93087/2019, ad integrazione della circolare 1/D del 2019 e della comunicazione prot. 12142 del 2019, nella quale ha reso note le Conclusioni del Comitato per le regole di origine e le questioni doganali dell’APE UE-Giappone in relazione alle procedure di origine (Committee on Rules of Origin and Customs-Related Matters – CROCRM).

Come riportato nella Nota delle Dogane in argomento e nelle Conclusioni cui il Comitato è giunto, diffuse dalla DG TAXUD della Commissione UE, risulta ora chiarito come per le importazioni in Giappone:

- A partire dal 1° Agosto 2019 viene introdotta una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l’attestazione dell’origine deve essere considerata sufficiente al fine dell’ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all’importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell’attestazione citata né dovranno essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Allo stesso modo gli esportatori UE non saranno obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine e l’assenza di tali spiegazioni non potrà avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza. Se l’importatore non potrà fornire una spiegazione aggiuntiva sullo stato di origine sarà sufficiente riportare il testo “I can not provide an additional explanation on the originating status of the product.” nella dichiarazione doganale di importazione. Laddove le dogane Giapponesi ritenessero di procedere alla verifica della idoneità della dichiarazione di origine potranno farlo ma esclusivamente tramite i normali canali di cooperazione amministrativa.

- A partire dal 1° dicembre 2019 entrerà, viceversa, in vigore la procedura semplificata definitiva, i cui dettagli applicativi non sono ancora noti poiché in corso di definizione, inserendo un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione elettronica, a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all’attestazione dell’origine.

Per ciò che concerne le Importazioni nell’Unione Europea, il Comitato ha chiarito, tra l’altro, come il numero REX (esportatore registrato) sia rilevante esclusivamente per gli esportatori UE mentre gli esportatori giapponesi sono tenuti esclusivamente ad inserire il loro Japan Corporate Number (il c.d. kigyouban mainanbaa, un codice di 13 cifre assegnato dalla National Tax Agency a società, enti e organizzazioni registrate in Giappone) nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell’allegato 3-D dell’Accordo, senza doversi necessariamente registrare al REX.In aggiunta sono stati forniti chiarimenti in merito al fatto che se una “dichiarazione sull’origine” è stata rilasciata da un esportatore non sono necessari certificati di origine ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale (ad esempio il C.O. emesso dalla Camera di commercio) e che la stessa è valida anche se non riporta la firma dell’esportatore o il timbro della ditta.

In aggiunta, sulla base dell’intesa congiunta tra la DG TAXUD e le dogane giapponesi, viene confermato che la dichiarazione sull’origine può essere stampata su un documento separato (ad esempio un documento su carta intestata dell’azienda) a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a tale documento, che potrà pertanto essere considerato come parte integrante della fattura.

Sono a questo punto attesi a breve degli appositi ulteriori orientamenti, che la Commissione EU pubblicherà entro il 1° ottobre 2019, al fine di consentire agli operatori del settore di beneficiare sempre più pienamente dell’Accordo.

Fonte: a cura di Exportiamo, di dott. Marco Sella – Customs & Global Trade Advisor, redazione@exportiamo.it

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