Dal 1° luglio 2021 sono cambiate le regole di gestione dell’IVA nel commercio elettronico B2C all’interno dell’UE. Scopriamo insieme le principali novità.

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole IVA introdotte dal D.Lgs. 83/2021 con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2017/2455/UE, articoli 2 e 3, e la direttiva 2019/1995/UE, che apportano numerose modifiche alla direttiva 2006/112/CE[1] e alla direttiva 2009/132/CE[2] e sono state emanate nell’ambito del piano d’azione sull’IVA lanciato dalla Commissione europea nel 2016, del quale fa parte il cosiddetto “pacchetto e-commerce”.

La Commissione, infatti, partendo dal presupposto che la globalizzazione ed i cambiamenti tecnologici hanno portato ad una crescita esponenziale del commercio elettronico e, di conseguenza, delle vendite a distanza di beni, ha ritenuto necessario adottare alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative ad operazioni di commercio transfrontaliero B2C, anche tramite interfacce elettroniche, con l’obiettivo di creare uno spazio unico europeo in materia di IVA e di adeguarne il sistema all’economia digitale.

Tali semplificazioni avrebbero dovuto essere applicate già a partire dal 1°gennaio 2021 ma gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 ne hanno determinato il rinvio al 1° luglio.

Di seguito le principali novità.

L’abolizione delle soglie di protezione nelle vendite a distanza intracomunitarie

La nuova normativa abolisce le soglie sulle vendite a distanza, un regime secondo il quale coloro che effettuano vendite transfrontaliere sono tenuti a registrarsi per assolvere l’IVA negli altri Paesi dell’UE nel momento in cui raggiungono la soglia di volume specifica prevista da quel Paese. Soglia che in Germania, ad esempio, è di 100.000 euro, mentre in Italia e Francia di 35.000 euro.

Con la nuova disciplina IVA per le vendite a distanza, per l’imposizione nello Stato membro di destinazione viene istituita una soglia unica sul piano comunitario di 10.000 euro, a meno che l’impresa non opti per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro di consumo anche se non supera tale soglia.

Di conseguenza, nei rapporti B2C:

  • fino a 10.000 euro l’IVA si applica nel paese del cedente;
  • superato tale importo l’imposta si applica nello Stato di destinazione della prestazione o vendita.

Dal MOSS all’ OSS

Oltre la soglia di 10.000 euro i venditori potranno seguire due strade per assolvere all’imposta sul valore aggiunto. La prima consiste nell’identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati in cui si trovano i loro consumatori o acquirenti finali. La seconda consiste nella possibilità di avvalersi di un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, per il tramite di uno specifico portale che si chiama OSS (One Stop Shop) e che sostituisce il regime di tassazione opzionale MOSS (Mini One Stop Shop).

Il MOSS, o “Mini Sportello Unico” è un sistema elettronico che consente ai contribuenti passivi, che forniscono servizi Tte nell’Ue, di dichiarare e versare l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri dell’UE in un unico Stato membro. Per servizi Tte si intendono quelli di telecomunicazione, teleradiodiffusione e quelli forniti per via elettronica.

A decorrere dal 1° luglio 2021, il MOSS è confluito nello sportello unico OSS che è stato esteso a tutti i servizi B2C. Il nuovo regime europeo, dunque, ricomprende anche le transazioni relative a:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’Ue o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Ue ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali);
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

L’adesione al regime speciale dell’OSS non è obbligatoria. Difatti si tratta di un’opzione esercitabile su volontà del soggetto passivo, ma aderirvi comporta numerosi vantaggi tra cui la possibilità di:

  • disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  • dichiarare l’IVA in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la UE.

Diversamente, come si accennava sopra, non aderendo all’OSS e superata la soglia di 10.000 euro l’impresa deve identificarsi presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti.

IOSS: un regime per i beni di valore modesto importati da Paesi terzi

Altra novità fondamentale del nuovo meccanismo UE è che l’esenzione dall’IVA all’importazione di piccole spedizioni di valore fino a 22 euro viene rimossa: ciò significa che d’ora in poi, tutte le merci importate all’intero dell’Unione Europea, indipendentemente dal loro valore, saranno ora soggette a IVA.

Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Questo nuovo regime si chiama IOSS (Import One Stop Shop) e consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese o un territorio terzo a compratori stabiliti nell’UE, di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto (con valore intrinseco non superiore a 150 euro) e di dichiarare e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni.

Se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (max 150 euro) nell’UE è esente da IVA.

Già dal 1° aprile 2021, sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile registrarsi per aderire ai nuovi regimi Oss e Ioss. Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo, ma se si sceglie di avvalersene è necessario applicarlo per tutte le operazioni che vi rientrano.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it

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