Via libera del Consiglio dei Ministri allo schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Ecco cosa cambia da oggi per autori e editori.

Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

“Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale. Nell’elaborare questo provvedimento, condiviso con tutte le realtà del settore, si è deciso di prediligere la tutela degli autori, dando loro il giusto rilievo. Senza il gesto creativo, non c’è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni. Il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza da parte delle piattaforme digitale dell’utilizzo dell’opera creativa”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta l’adozione della normativa comunitaria.

La direttiva modernizza il quadro giuridico della UE in materia di diritto d’autore, adattandolo all’ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Infatti, gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi, rendendo necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno attraverso l’aggiornamento delle norme sul diritto d’autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti.

Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d’autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all’era digitale.

Nel recepire la direttiva europea, il decreto prevede, nello specifico, che il materiale derivante da un atto di riproduzione di un’opera di arte visiva, per la quale sia stata superata la durata della tutela, non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. Ciò permette la diffusione, la condivisione online e il libero riutilizzo di copie non originali di opere d’arte divenute di pubblico dominio, ferme restando le altre discipline specifiche in materia di utilizzazione di immagini digitali del patrimonio culturale.

Inoltre, il decreto stabilisce norme capaci di riconoscere agli editori, sia in forma singola che associata, un diritto connesso per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi delle società di informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi (anche in forma collettiva) con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti.

Nel caso di mancata intesa, il decreto chiama in causa l’AGCOM che “tenendo conto delle rilevanza, delle storicità e del posizionamento delle parti in causa” dovrà stabilire quale delle offerte è la più equa, oppure stabilire un compenso che dovrà essere calcolato anche in base ai costi sostenuti per gli investimenti tecnologici, al numero di giornalisti, alle consultazioni online dell’articolo. Ciò significa, ad esempio, che avrà un valore maggiore l’articolo che riceve più visualizzazioni dai navigatori e che sia proprietà di editori importanti. Saranno più tutelati gli editori dalle redazioni ampie, che abbiano sostenuto investimenti “tecnologici e infrastrutturali” più forti.

Motori di ricerca, aggregatori e social network potranno invece trattare liberamente sia i link che gli estratti brevi, i cosiddetti “snippet”, identificanti non in base alla lunghezza, ma come “qualsiasi locuzione che non sia dotata di autosufficienza esplicativa”, rendendo quindi necessaria la lettura dell’articolo completo.

Sono stabilite, infine, norme sugli obblighi di trasparenza che consentono agli autori, interpreti e esecutori di ottenere dal concessionario o licenziatario, con cadenza almeno trimestrale, informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento e sull’esecuzione delle loro opere.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicità
  • Digital Export manager
  • Missione Commerciale in Sud Africa
  • Yes Connect
  • CTrade

Hai un progetto Export? Compila il Form

Pubblicità
  • Servizi Digital Export
  • FDA
  • Exportiamo Academy
  • Esportare in Canada
  • Uffici negli USA
  • Missione Commerciale in Sud Africa
  • CTrade
  • Vuoi esportare in sudafrica?