Origine in etichetta: il punto sulle novità normative

Origine in etichetta: il punto sulle novità normative

09 Maggio 2019 Categoria: Food & Beverage

In materia di etichettatura il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto con disposizioni che mirano ad introdurre l’obbligo di indicazione d’origine per tutti gli alimenti. Tuttavia, di fatto, le nuove previsioni sono prive di reale concretezza in quanto presentano notevoli complessità e contrasti con il diritto UE. Vediamo perché.

Con il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (decreto legge 135/2018 poi convertito nella legge n. 12/2019) il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto in materia di etichettatura d’origine degli alimenti. La nuova normativa si propone di introdurre l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima per tutti gli alimenti, estendendo così quanto già disposto per latte, pasta, riso e pomodori pelati. Rimangono chiaramente fuori dal campo d’attuazione della legge i prodotti Dop ed Igp che già per loro natura sono legati ad un territorio e devono seguire uno stretto protocollo di identificazione di origine.

Le nuove previsioni vanno a modificare l’articolo 4 della l. 4/2011 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e seguono tre linee di intervento.

La prima, prevista al co.3 bis dell’art. 4 della legge 4/2011, si limita a delegare il Governo a considerare l’introduzione di nuovi obblighi sull’indicazione d’origine degli alimenti, i quali potranno venire stabiliti in futuro, per specifici alimenti o loro categorie, attraverso decreti legislativi (in virtù della citata delega), senza bisogno di ricorrere a leggi ordinarie. In particolare, Il governo, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, potrà procedere all’adozione di appositi decreti legislativi seguendo un’apposita procedura:

– consultazione delle rappresentanze di filiera e delle Commissioni parlamentari competenti;

– notifica preventiva alla Commissione europea (e sospensione delle attività, in attesa del via libera di Bruxelles).

Tali decreti dovranno in ogni caso rispondere ai requisiti fissati dal Regolamento quadro in materia di informazione sugli alimenti ai consumatori, (Reg. UE n. 1169/2011) che all’ articolo 39 ha aperto la strada ai legislatori dei Paesi membri per “introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti (ma) solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza nonché elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni”.

La stretta relazione tra l’origine nazionale e le qualità dei prodotti, dovrà emergere da appositi studi promossi da ISMEA, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Questi dovranno evitare di sconfinare nel campo delle denominazioni e delle indicazioni d’origine protette (DOP e IGP). Sul punto, l’Unione Europea ha più volte sottolineato che la semplice origine territoriale dei prodotti non è ritenuta una connotazione spendibile nel senso della “qualità”. Se le caratteristiche di un prodotto sono dovute all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani, si può ben richiedere la protezione comunitaria della denominazione dell’origine (la DOP), che però dev’essere affiancata da precisi standard di produzione, trasformazione ed elaborazione e da un regime di controlli che garantisca la conformità. Dovranno, inoltre, individuare elementi distintivi tra prodotti già codificati da norme europee. Un compito impegnativo visto che le norme UE che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, stabiliscono già le caratteristiche di legge per numerosi ingredienti. Insomma l’iter parlamentare prima e i passaggi comunitari dopo, rappresentano una sequenza non solo lunga, ma anche molto complessa e molto difficile da superare.

La seconda linea d’intervento è prevista nella prima parte del co. 3 ter dell’art. 4 e dispone che l’indicazione del Paese di provenienza è sempre obbligatoria tutte le volte in cui in etichetta è presente un riferimento a luoghi o zone geografiche. Sul punto è bene ricordare che esiste già un regolamento della Commissione Europea (n. 775/2018), applicabile dal 1° aprile 2020, che disciplina gli obblighi di informazione sull’origine dell’ingrediente primario (e non dell’alimento) in attuazione dell’art. 26, par 3 del Reg. 1169/2011.

Con la previsione in commento, il legislatore nazionale introduce un nuovo obbligo informativo sull’origine dell’alimento, ulteriore rispetto a quello europeo sull’ingrediente primario, del tutto svincolato dalle categorie merceologiche per le quali sia comprovato o comprovabile il nesso tra qualità e provenienza che, come su evidenziato, è la condizione basilare per l’introduzione di una normativa nazionale derogatoria rispetto a quella europeo in materia di informazione sugli alimenti. Un obbligo quindi che rivela subito la sua non applicabilità. Per di più rende perplessi l’introduzione dell’obbligo solo con riferimento al Paese di provenienza e non anche al Paese di origine come invece previsto dalla norma europea (l’art. 26, par. 2) cui si dichiara di voler dare attuazione. Due nozioni queste – provenienza ed origine - che non sono affatto equivalenti, quantomeno in materia di disciplina dell’etichettatura alimentare. Tuttavia, basta scorrere il testo della nuova normativa per capire come siano state utilizzate in modo intercambiabile.

La terza linea d’intervento, infine, è prevista nella seconda parte del co.3 ter dell’art. 4, laddove si stabilisce che la difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni di cui al predetto art. 1 del Regolamento (UE) 775/2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all’art.7 del medesimo Reg. n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d’informazione. Il legislatore italiano vieta così ogni tipo di evocazione di Paese d’origine e/o luogo di provenienza diversi da quelli effettivi, a prescindere dal fatto che questi ultimi vengano specificati in etichetta. La conseguenza, invero paradossale, è che un’etichetta conforme ai regolamenti europei diviene sanzionabile da una norma nazionale sul rilievo della difformità della provenienza reale. Anche in questo caso, il palese contrasto della norma con il regolamento europeo a cui è riferita la rende inapplicabile.

In conclusione, benché sia ammirevole l’intento del legislatore di valorizzare la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori, bisogna prendere atto del fatto che l’intervento normativo rischia di restare sulla carta vista la farraginosità del sistema giuridico che lo sostiene e il suo mancato coordinamento con le norme europee.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Antonella Brandonisio, Avvocato RBM Studio Legale Associato, redazione@exportiamo.it

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