Materiali a contatto con gli alimenti: norme da rispettare e sanzioni

Materiali a contatto con gli alimenti: norme da rispettare e sanzioni

05 Giugno 2019 Categoria: Food & Beverage

Gli alimenti, prima del loro consumo finale, vengono in contatto con molti materiali ed oggetti e, dal momento che tali oggetti sono molto importanti per garantire la sicurezza di ciò che mangiamo, esistono una serie di norme (comunitarie e nazionali) che ne regolano l’utilizzo e la produzione. Vediamo insieme qual è la normativa di riferimento.

I prodotti alimentari, prima del consumo, vengono a contatto con molteplici materiali ed oggetti (dagli utensili da cucina alle pellicole, dalle bottiglie ai macchinari per la trasformazione). Tali materiali e oggetti sono denominati materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) e devono essere sufficientemente inerti, al fine di escludere il trasferimento di sostanze ad alimenti e bevande in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Per garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vigono una serie di requisiti legali e forme di controllo. Il fulcro della normativa in materia è costituito dal Regolamento (Ce) n. 1935/2004 che prevede vincoli e requisiti per gli operatori economici aventi portata generale, applicabili cioè a tutti i materiali e oggetti in questione. A tale Regolamento si aggiunge la normativa comunitaria “verticale”, ossia avente ad oggetto specifici materiali (materie plastiche, vetro etc.) nonché, in quanto compatibile, quella adottata dal legislatore nazionale.

La normativa Moca si fonda essenzialmente su quattro pilastri a cui le aziende devono attenersi:

- obbligo di disporre e operare secondo sistemi di assicurazione e controllo della qualità;

- redigere e fornire dichiarazioni di conformità dei Moca;

- etichettare e tracciare i prodotti (lungo tutta la filiera) e disporre di documentazione di supporto per garantire il rispetto della normativa di riferimento.

Di rilevante importanza per gli operatori del settore alimentare è la conoscenza delle norme che disciplinano la dichiarazione di conformità alle norme vigenti, che deve accompagnare materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Questa è disciplinata, in via generale, dall’articolo 16 del regolamento (CE) 1935/2004, ai sensi del quale detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

La Dichiarazione di Conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende, pertanto, una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalle autorità deputate al controllo. In linea generale, deve contenere almeno i seguenti elementi:

• un’esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica;

• indicazioni sull’identità del produttore;

• indicazioni sull’identità dell’importatore;

• indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso;

• data e firma del responsabile.

Deve essere inoltre disponibile una documentazione appropriata a supportare e dimostrare quanto presente nella dichiarazione (ad esempio, risultati delle prove o calcoli) sulla base dell’analisi del rischio. La Dichiarazione di Conformità dei Moca alle norme loro applicabili deve essere rilasciata dal produttore o, in caso di assenza della stessa dichiarazione, da un laboratorio pubblico di analisi.

L’utilizzatore in sede industriale o commerciale deve essere fornito della dichiarazione del produttore ed accertarsi della conformità alle norme nonché dell’idoneità tecnologica allo scopo cui l’oggetto è destinato. Va poi sottolineato che le norme specifiche comunitarie hanno introdotto, come nel caso delle plastiche e delle ceramiche, il concetto più generale che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’operatore commerciale (anche denominato “economico” o “di settore”) legalmente definito, come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo; intendendo per impresa ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti.

Non vi è un riferimento a testi legislativi nazionali o comunitari che preveda termini di scadenza per la dichiarazione. Saranno le parti che definiranno le tempistiche. Ovviamente la dichiarazione deve essere aggiornata ogni qual volta si ravvisi la necessità di un adeguamento e quindi: per modifiche significative della composizione e delle caratteristiche delle materie prime impiegate; per cambiamenti significativi del processo produttivo; per cambiamenti dei riferimenti legislativi in vigore.

Al momento l’unico materiale normato, in merito alla redazione di una dichiarazione di conformità, è il gruppo delle plastiche. Il Regolamento (UE) 10/2011 (all. IV) infatti sancisce che siano accompagnati da una dichiarazione scritta non solo i materiali e gli oggetti di materia plastica, ma anche i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione degli stessi. Per agevolare l’operatore nella elaborazione del documento, è stato emesso un testo di orientamento (Orientamenti dell’Unione sul Regolamento UE n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all’interno della catena di approvvigionamento. 28/11/2013) che approfondisce alcuni punti importanti fra cui quale sia lo scopo di una dichiarazione di conformità e le informazioni che deve riportare, incluse quelle riguardanti tutte le informazioni opportune su rivestimenti, adesivi e inchiostri che diventano parte di materiali e oggetti di materia plastica e che vanno fornite dagli stessi fabbricanti ai trasformatori di materie plastiche.

Va anche ricordato che nel caso di prodotti importati la dichiarazione di conformità dei MOCA può essere rilasciata anche da una persona diversa dal produttore, per esempio l’importatore stabilito nell’Unione Europea, responsabile dell’immissione della partita sul territorio. Questo perché i regolamenti comunitari hanno definito in modo chiaro la cosiddetta filiera, che comprende la produzione, la trasformazione, ma anche la distribuzione e l’importazione.

Venendo, infine, alla disciplina sanzionatoria, la relativa competenza appartiene agli Stati Membri. Con il d.lgs 29/2017, il legislatore italiano ha introdotto per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di Moca. Si tratta di sanzioni di carattere amministrativo pecuniario, premessa la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato”. È previsto, inoltre, l’istituto della “diffida” per le violazioni di lieve entità. In conclusione si segnala che, nell’ambito della violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) 1935/2004, sono previste sanzioni fino 80.000 euro in caso di produzione, immissione sul mercato o utilizzo di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Antonella Brandonisio, Avvocato RBM Studio Legale Associato, redazione@exportiamo.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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