Per le Customs Decisions e per i luoghi approvati export è previsto un iter semplificato, con rilascio solo su base documentale a mezzo web e contactless, senza necessità di sopralluoghi. Un beneficio previsto per le istanze delle imprese AEO e utili al rilancio nella Fase 2. Sbloccato il rilascio delle autorizzazioni sospese a Marzo per il COVID-19.

L’Agenzia delle Dogane con Determinazione Direttoriale 160474/RU del 28 maggio 2020, pubblicata il 29 maggio 2020, e Nota alle Associazioni di categoria 160476/RU del 28 Maggio 2020 ha definito una serie di nuove disposizioni operative per lo svolgimento, a pieno regime, delle attività di rilascio delle decisioni/autorizzazioni. Si conclude in tal modo la sospensione del rilascio delle autorizzazioni sancita a fine marzo dall’Agenzia delle Dogane, in corrispondenza della prima fase dell’emergenza COVID-19, con la determinazione n. 100430 del 26 marzo 2020.

Con questi ultimi provvedimenti, in prima battuta, si definisce come gli uffici delle dogane tornino a garantire, dopo il periodo di sospensione, le normali attività di rilascio tramite il Customs Decisons System (CDS) anzitutto attraverso una gestione delle Decisioni Doganali e relative attività istruttorie di rilascio da svolgersi interamente via web, telefonica e più in generale il più possibile in modalità paperless e contactless.

Le Semplificazioni per gli AEO - Istanze via web e senza sopralluoghi

Viene inoltre prevista una sostanziale semplificazione per gli AEO, che consentirà di accelerare i relativi procedimenti amministrativi, di rilascio di diverse autorizzazioni specifiche tra cui le istanze relative al:

  • deposito doganale;
  • destinatario autorizzato per il transito unionale;
  • speditore autorizzato per il transito unionale;
  • autorizzazioni all’utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.

In questi casi la stessa Determinazione direttoriale prevede che possa essere evitato lo svolgimento del sopralluogo fisico, con accesso, da parte dei funzionari – necessario di norma a rilasciare l’autorizzazione – su espressa richiesta dell’operatore economico. Pertanto sarà possibile effettuare la verifica esclusivamente d’ufficio fondando i rilievi su sola base documentale che consenta ai funzionari il controllo dell’idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale. Il tutto potrà avvenire tramite un set documentale individuato nel:

1. titolo di disponibilità del luogo (es. contratto di locazione, titolo di proprietà ecc);
2. la planimetria del magazzino/luogo che attesti i requisiti richiesti;
3. apposita relazione tecnica, riferita al luogo da autorizzare, redatta da un tecnico abilitato, corredata anche eventualmente da foto, che attestino la presenza dei requisiti richiesti.

Tuttavia la procedura semplificata, in particolare, risulta riservata ai soli richiedenti che soddisfino una serie di requisiti, sia di natura soggettiva sia di oggettiva necessità, individuati come di seguito:

  • essere titolari di una Autorizzazione AEO / C (Semplificazioni Doganali) o AEO FULL;
  • dichiarare una motivata urgenza al rilascio dell’autorizzazione per contribuire alla ripresa economica dell’azienda;
  • essere disponibili a certificare, in base agli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione tecnica presentata sullo stato dei luoghi da autorizzare e sulla documentazione tecnica a supporto.

Ai fini applicativi, sempre a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il richiedente dovrà anche presentare una apposita AUTOCERTIFICAZIONE, ad integrazione dell’istanza di decisone CDS o dell’istanza per il luogo approvato, su un apposito modello predisposto dalla Agenzia delle Dogane, in cui richiedere il rilascio in modalità semplificata della rispettiva decisione o autorizzazione.

Per le istanze di deposito doganale relative a luoghi già autorizzati come strutture di custodia temporanea sarà inoltre possibile utilizzare la documentazione tecnica già prodotta per tale ultima autorizzazione, in tal modo facilitando la conclusione dell’iter autorizzativo.

Viceversa per le Istanze a Luogo approvato, di cui all’articolo 139, paragrafo 1 del Codice doganale dell’Unione (CDU), tali semplificazioni sono state proposte in linea con le recenti Linee Guida della Commissione UE sul COVID-19 che invitavano, tra l’altro, le stesse imprese UE ad ovviare alle oggettive difficoltà di presentazione delle merci in dogana tramite questa importante agevolazione. Una facilitazione che consente agli operatori di presentare i prodotti, ad esempio le proprie merci in Export e non solo, venendo sdoganati direttamente presso la propria sede aziendale o magazzino logistico e adottando la c.d. Dogana In-house.

Una Vision Strategica per la Supply Chain

Va ricordato infine come con il termine AEO (Authorized Economic Operator) si intenda, in sintesi, un Operatore Economico considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte, che sappia dimostrare di rispettare specifici requisiti, e pertanto autorizzato a beneficiare di determinati vantaggi in tutto il territorio UE.

In tal senso, grazie a questi ultimi provvedimenti della Dogana, si realizza come l’AEO e lo Sdoganamento presso Luogo Approvato si stiano sempre più imponendo come un Must Have per le imprese orientate all’Import/Export come degli strumenti competitività fondamentali.

Soluzioni strategiche che consentono un dialogo con la dogana attraverso un canale preferenziale e che contestualmente guidano verso quel processo di Autorizzazioni full digital che prescinda dal contatto fisico con l’autorità. Una rivoluzione tecnologica e non solo che le imprese dovrebbero essere sempre più orientate a cogliere in ottica di snellimento e semplificazione della propria supply chain globale.

Fonte: a cura di Exportiamo, di dott. Marco Sella – Customs & Global Trade Advisor, redazione@exportiamo.it

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