Il Transfer Pricing riveste fondamentale importanza per le imprese che operano a livello internazionale. Scopriamo insieme come si determina e quali rischi si corrono in caso di carenze o omissioni nella documentazione.

Con il termine Transfer Pricing si intendono i prezzi applicati nelle transazioni tra imprese associate per il trasferimento o l’acquisto di beni tra imprese associate, incluse le stabili organizzazioni che si trovano in due Paesi diversi.

La normativa relativa al Transfer Pricing ha origine internazionale, ha una struttura generale in tutti i Paesi e la più diffusa è quella OCSE che però non tutti i Paesi seguono, come il Brasile.

In Italia la normativa relativa al Transfer Pricing è presente dagli anni ’80 e nel 2020 è entrata in vigore una nuova normativa, in sostituzione alla precedente del 2010, che ha introdotto oneri documentali nuovi e più specifici, avvicinandosi maggiormente alla normativa OCSE.

Il Transfer Pricing segue il principio di libera concorrenza, ovvero che i prezzi applicati tra 2 società dello stesso gruppo o sotto influenza dominante devono essere uguali a quelli che verrebbero applicati a società indipendenti. Quindi il valore della transazione infragruppo deve essere il prezzo applicabile a soggetti terzi.

Sia la normativa italiana sia quella internazionale sanciscono che il contribuente può dimostrare la coerenza al principio di libera concorrenza con un metodo proprio. Tuttavia, la normativa OCSE ha determinato 5 metodi principali per stabilire il prezzo corretto per i beni soggetti a Transfer Pricing, di cui 3 tradizionali e 2 basati sui profitti transazionali. I primi 3 tradizionali rimangono i preferiti, in particolare il primo, e nel caso non si riesca ad applicare uno di questi e si dovesse procedere con uno degli altri 2 si dovrà giustificare il perché non si sono applicati quelli tradizionali.

Ecco quali sono i metodi utilizzati:

  1. Confronto del prezzo (CUP): vengono confrontati i prezzi tra transazioni Transfer Pricing e i prezzi tra l’azienda venditrice e l’azienda terza. Una pecca di questo metodo è che i prodotti confrontati dovrebbe essere esattamente uguali e negli stessi Paesi di provenienza e di destinazione, quindi risulta essere di difficile applicazione;
  2. Metodo del prezzo di rivendita (RPM): per determinare il prezzo di Transfer Pricing, il prezzo di listino viene ridotto del 20-30% rispetto al prezzo applicato alla controllata, in modo che quest’ultima possa applicare il prezzo finale di listino. Con questo metodo si paragona la controllata ad un soggetto terzo al quale in precedenza era stato applicato uno sconto;
  3. Costo maggiorato (CPM): i costi di produzione vengono maggiorati di un margine preso a confronto tra una società interna e una società terza. Di solito è un metodo applicato da società produttrici o che svolgono servizi;
  4. Margine netto della transazione;
  5. Suddivisione dei profitti (PS: profit split): alla transazione finale si calcola il ricavo e gli si sottraggono tutti i costi trovando così l’utile complessivo, il quale verrà suddiviso tra le due società (madre e controllata) in base al profilo funzionale delle società.

Parte Formale

I documenti richiesti per il Transfer Pricing previsti dalla normativa sono:

  • Dichiarazione dei redditi: fornisce informazioni all’Agenzia delle Entrate, in particolare nel rigo rs106;
  • Documentazione Nazionale o Local File: serve a verificare l’aderenza del Transfer Pricing al principio di libera concorrenza;
  • Masterfile: deve fornire un overview del gruppo dal punto di vista dei prezzi di trasferimento, sia per la strategia che per la sua presenza a livello internazionale. Può essere redatto su linee di business differenti ed è stato esteso anche alle controllate.
  • Country by Country reporting: è obbligatorio per le imprese con un fatturato superiore ai €750 milioni globali. È un documento ancora più generico del Masterfile che fornisce un overview dell’azienda a 360° a livello internazionale.

Con la nuova normativa del 2020, la documentazione riguardante i prezzi di trasferimento dovrà essere firmata elettronicamente con marca temporale entro il 30 novembre. La documentazione andrà scritta tutta in italiano, esclusi gli allegati e il Masterfile che potrà essere in lingua inglese. L’analisi di benchmark, se l’impresa è una PMI, dovrà essere aggiornata ogni 3 anni e non annualmente come le grandi imprese. Si può optare comunque per un aggiornamento completo oppure uno finanziario, ossia parziale e di pura modifica dei dati.

La penalty protection è garantita solo nel caso in cui l’azienda dichiari esattamente e conformemente alla normativa all’Agenzia delle Entrate la cifra esatta del Transfer Pricing con i relativi documenti. Le conseguenze possono variare a seconda della mancanza o omissione:

  • Dichiarazione Transfer Pricing errata: sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta;
  • Segnalata la presenza di Transfer Pricing ma assente la documentazione: sanzioni e maggiori imposte fino al 180% delle maggiori imposte più gli interessi;
  • Mancanza di documenti e non indicazione della presenza di Transfer Pricing nella dichiarazione dei redditi: sanzioni sulle maggiori imposte dal 90%, più maggiori imposte e interessi;
  • Documentazione Transfer Pricing presente, idonea e dichiarata: maggiori imposte, interessi ma nessuna applicazione di sanzioni grazie alla penalty protection.

Rimane comunque facoltativo presentare la documentazione relativa alle operazioni riguardanti i prezzi di trasferimento. Tuttavia, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, se le dichiarazioni dovessero risultare discordanti non si potrebbe beneficiare del regime premiale della penalty protection. In caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate la documentazione va presentata entro 20 giorni; nel caso in cui questa dovesse richiedere anche della documentazione aggiuntiva, come ad esempio delle fatture, andranno fornite entro 7 giorni dalla richiesta.

La nuova normativa 2020 ha avvicinato la normativa italiana a quella più ampiamente utilizzata dai Paesi OCSE. Sebbene non ci sia un obbligo di applicazione uniforme internazionalmente, gli Stati si stanno avvicinando alle linee guida OCSE in modo da avere sempre meno zone grigie nelle dichiarazioni Transfer Pricing. È opportuno seguire le normative in evoluzione nelle legislazioni per non incorrere in sanzioni veramente elevate.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Ambra Quadri, redazione@exportiamo.it

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