Il termine joint venture, indica una forma di associazione temporanea tra imprese, finalizzata alla realizzazione di un investimento o di un’opera in un settore d’interesse comune: esso designa cioè l’accordo fra due o più imprese mirato alla creazione di complessi sistemi industriali, di appalti, ovvero alla comune ricerca tecnologica o allo sviluppo di reti commerciali. Possono avere scopo commerciale, quando vanno a costituire una nuova rete distributiva, o finanziaria. La j.v. può avere una semplice forma contrattuale o una forma societaria.


Forma contrattuale

Tale forma non dà origine a un nuovo soggetto giuridico, stabilisce obblighi per i contraenti (quali risorse vengono messe a disposizione, quale tempistica nello sviluppo della j.v. ecc.) e anche la ripartizione di eventuali utili o perdite, che in genere sono pro quota rispetto alle risorse messe a disposizione dalle imprese partecipanti, ma che in alcuni casi possono dividersi in altro modo. Il contratto può prevedere la fine della j.v. una volta raggiunti gli obiettivi, ma anche eventuali vie di uscita qualora gli obiettivi si dimostrassero non raggiungibili. La joint venture contrattuale ha una durata pari al periodo di tempo necessario per la realizzazione del progetto per il quale essa è stata stipulata. Due o più imprese mettono a disposizione le loro reciproche capacità al fine di ottenere un risultato comune; come accade spesso nei contratti di appalto internazionale.

Forma societaria

Tale forma può avere molteplici strutture. Negli Stati Uniti, dove le j.v. si sono sviluppate originariamente, la forma societaria può essere assimilata a una società di capitali (incorporated j.v.) o a una società di persone (unincorporated j.v.). In altri mercati, le j.v. possono avere una forma societaria diversa. Se da un lato la joint venture contrattuale nasce con lo scopo di realizzare un progetto comune e, una volta portato a termine, le società che la costituiscono si separano, sorte diversa tocca alla joint venture societaria che può anche durare a tempo indeterminato.
La joint venture societaria è costituita da un main agreement e da uno o più operational agreements.

Nel contratto principale vengono determinati:

(i) obbiettivi della joint venture;

(ii) i passi da seguire per costituire la nuova società;

(iii) le clausole che regolano il funzionamento degli organi sociali;

(iv) clausole che disciplinano la durata della joint venture e le modalità di risoluzione della controversia.

Gli operational agreements sono invece quelli che regolano i rapporti relativi all’avviamento che ciascuna impresa dà alla nuova società, il know-how, i diritti proprietà intellettuale, i prodotti e i servizi. Di grande importanza sono poi le garanzie che i partner della joint venture si rilasciano reciprocamente. Garanzie formali sono ad esempio l’autorizzazione al potere di firma debitamente rilasciata dagli organi sociali, mentre le garanzie sostanziali sono riferibili a degli impegni che i partners della joint venture dicono di possedere, ad es. il know-how che viene licenziato alla joint venture o gli apporti no cash tipo macchinari o impianti di produzione. Le predette garanzie prendono il nome di warranties and representations.

Di solito all’interno di queste clausole viene previsto anche un indennizzo da corrispondere ai soggetti della joint venture che avessero subito dei danni a causa delle dichiarazioni non veritiere contenute nelle suddette warranties and representations. Ma può anche accadere che un’erronea dichiarazione sul valore di un apporto al capitale sociale di una joint venture, una volta rilevata attraverso una perizia (quasi sempre obbligatoria), comporti un adeguamento del valore della propria quota, con il rischio reale di perdere il controllo dell’impresa.

Nel main agreement dev’essere prevista anche una clausola di “non concorrenza” tra i partner della joint venture che non di rado sono tra loro competitor, perché operanti nel medesimo settore o con le stesse tecnologie. Ad esempio si può stabilire che la joint venture operi solo in una determinata area geografica all’interno della quale i partner non possono autonomamente vendere i loro prodotti.

Sempre nel main agreement vanno disciplinati aspetti fondamentali quali la costituzione e la registrazione della nascente società indicando chi tra i partner dovrà assolvere a tali compiti. Quanto al tipo di forma societaria di solito si tratta di una società di capitali che opera seguendo la normativa nazionale di riferimento. Devono essere individuate le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale e ad esempio i limiti per l’investitore straniero a detenere una partecipazione di maggioranza. La natura degli apporti dei partner sia cash materials e non materials.

La regola generale quanto alla composizione degli organi sociali è che gli stessi siano composti in modo proporzionale alla partecipazione di ciascun partner alla joint venture, ma essa non sempre viene rispettata. Ad ogni modo, generalmente i partner anche se sono nel consiglio di amministrazione, per avere la certezza che la società sia correttamente gestita si fanno rappresentare da dei soggetti officers per avere un maggior controllo delle attività della nuova società e, in particolare sull’effettivo perseguimento degli obbiettivi originariamente definiti. Questi aspetti vengono solitamente già regolati nel dettaglio nel main contract. Tuttavia la presenza di propri rappresentanti a più livelli non garantisce sempre che le decisioni vengano prese con il consenso di tutti i partner della joint venture.

Nel main agreement vanno inoltre indicati il divieto di cessione a terzi o comunque un diritto di prelazione nei confronti dei singoli partner qualora l’altro venturer voglia cedere la propria quota e, infine la possibilità di trasferire la propria partecipazione ad un’altra società del proprio gruppo.

Un altro aspetto di fondamentale importanza è la formazione del processo decisionale, che purtroppo non è sempre semplice, soprattutto quando vi sono divergenze di opinioni o di vedute. Le garanzie di cui dispone il partner di minoranza siano esse il diritto di veto o il consenso unanime, possono bloccare l’operatività della joint venture cosicché se i partner non giungono ad un accordo si crea una situazione di stallo deadlock che può portare alla cessazione della joint venture. I rimedi praticati a livello internazionale sono il cooling – off la decisione sulla questione in sospeso viene rimandata alla successiva riunione del board e nel frattempo le parti si impegnano a cercare soluzioni; il move - up si lascia trascorrere un determinato periodo di tempo e poi la questione viene decisa dagli amministratori delegati e se nessuno di essi questi due metodi è stato risolutivo, si affida il compito di decidere ad un soggetto terzo.

Infine quando si dovessero verificare eventi non prevedibili hardship tali da rendere non più attuabile l’obbiettivo della joint venture si giunge alla risoluzione del contratto di joint venture dissolution che spesso si traduce nell’uscita di scena da parte di uno dei partner che vende le sue azioni o le sue quote all’altro. La joint venture può essere risolta in anticipo anche se ad esempio cambia l’azionista di riferimento o una delle parti incorre in una procedura concorsuale e ancora nel caso di inadempimento. Se questi eventi non si verificano, una volta firmato il main agreement e gli operational agreements la fase negoziale si conclude con il closing e il contratto di joint venture può dirsi concluso.

Per avere maggiori informazioni sotto l’aspetto legale e sui profili di rischio delle Joint Venture puoi leggere il nostro approfondimento.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Valeria Gambino, redazione@exportiamo.it

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