Con l’espressione, di origine anglosassone, joint venture ci si riferisce a quell’insieme di accordi negoziali volti a realizzare una forma di integrazione, a seconda dei casi più o meno duratura e più o meno stringente, tra imprese.

Contractual e Corporate Joint Venture

La caratteristica principale delle joint venture consiste nella creazione, appunto, di un’“impresa comune”. Gli strumenti giuridici per giungere a tale risultato possono essere molteplici: si possono avere contratti di collaborazione assimilabili alle associazioni temporanee di imprese (riconducibili alla sottospecie delle “contractual joint venture”), oppure rapporti stabili, caratterizzati dalla costituzione di una società a controllo congiunto (le cosiddette “corporate joint venture”).

La differenza principale tra la joint venture societaria e la joint venture contrattuale risiede nel fatto che mentre nella prima vi è la costituzione di un’organizzazione comune distinta da quella dei partner, nella seconda questo elemento manca. Infatti, nella joint venture societaria i diritti dei soci sorgono dalle partecipazioni al capitale, mentre nella joint venture contrattuale hanno origine dall’accordo.

Sotto il profilo della corporate governance, chiaramente non viene nominato un consiglio di amministrazione ma in genere è opportuno prevedere un comitato per lo svolgimento dell’attività comune con il compito di predisporre l’organizzazione e la conseguente esecuzione del contratto nei confronti dei terzi.

La joint venture contrattuale comporta la stipula di uno o più contratti specifici collegati tra loro, di natura temporanea, i quali hanno l’obiettivo di regolare i rapporti tra i partner essendo il rapporto estraneo a qualsiasi forma di integrazione tra le società.

Le forme che una contractual joint venture può assumere sono diverse, ma nella maggior parte dei casi i partner decidono di intraprendere una particolare business activity condividendone profitti e rischi, mantenendo la proprietà individuale del capitale o degli assets necessari all’operazione.

Generalmente, la scelta tra una joint venture societaria ed una contrattuale può essere influenzata dalla profittabilità dell’investimento (quando questa è discutibile, gli investitori preferiranno optare per la forma contrattuale, onde evitare rischi o perdite di capitali) nonché dall’occasionalità dell’affare (se ci si vuole limitare a realizzare un affare specifico sarà sicuramente più indicata la formula contrattuale).

Si ricorda che la contractual joint venture è uno strumento importante anche per le società che intendono iniziare o implementare un business all’estero, proprio per la sua flessibilità, e la notevole conoscenza anche all’estero di tale strumento, che rende agevole la proposizione di una tale partnership con società di diritto straniero. In tale caso, di JV mista italiana straniera, sarà determinante la scelta della legge applicabile, e del foro competente in caso di dissidio, o magari di accesso all’arbitrato internazionale.

La joint venture societaria è costituita da un main agreement e da uno o più operational agreements. Nel contratto principale vengono definiti: (a) le finalità della joint venture; (b) gli steps per la costituzione della nuova società; (c) le clausole che regolano il funzionamento degli organi sociali; (d) le clausole che disciplinano la durata della joint venture e le modalità di risoluzione delle controversie. Gli operational agreements sono quegli accordi che regolano i rapporti relativi ad esempio all’avviamento che ciascuna impresa dà alla nuova società, il know-how, i diritti proprietà intellettuale, i prodotti e i servizi.

Quando si dovessero verificare eventi non prevedibili, hardship tali da rendere non più attuabile l’obiettivo della joint venture si giunge alla risoluzione del contratto di joint venture dissolution che spesso si traduce nell’uscita di scena da parte di uno dei partner che vende le sue azioni o le sue quote all’altro.

Quali sono i profili di rischio nelle joint venture contrattuali?

Innanzitutto, nel caso di joint venture internazionali, occorre stabilire la legge applicabile e il foro competente in caso di controversie.

Nella realizzazione di una commessa, potrebbero sorgere problemi di responsabilità contrattuale che richiedono una maggiore precisazione quando l’obbligata sia una contractual joint venture.

Infatti, mentre nel caso di una corporate joint venture vi è un nuovo ed autonomo soggetto giuridico che risponde direttamente delle obbligazioni assunte, per le contractual joint venture occorre distinguere tra joint venture interna e joint venture esterna.

Nel primo caso, il committente stipula accordi esclusivamente con il main contractor (o impresa capofila), il quale a sua volta concluderà con le altre imprese altri subcontratti.

In tale evenienza, poiché i rapporti contrattuali con i terzi e con il committente vengono trattenuti esclusivamente dal main contractor, sarà quest’ultimo a rispondere integralmente degli eventuali inadempimenti dei partecipanti.

Nella seconda ipotesi, invece, di joint venture esterna, il committente sottoscrive il contratto con tutti i partecipanti alla joint venture. In questo caso, si presume la responsabilità solidale di tutti i co-venturers nei confronti del committente, fatto salvo che le parti decidano di disporre diversamente con un’espressa previsione contrattuale.

Inoltre, nel caso in cui la responsabilità verso il committente o verso i terzi sia di natura pecuniaria che l’adempimento potrebbe comunque ben essere realizzato dalle altre imprese partecipanti.

Tuttavia, quando si tratta di un’obbligazione di “fare” si prospettano due tipi di soluzioni:
• le imprese partecipanti si adoperano per reperire una nuova impresa, che abbia le stesse capacità della precedente di eseguire la prestazione, evitando in tal modo che il committente sopporti oneri aggiuntivi;
• le imprese partecipanti, non essendo in grado di adempiere alla prestazione rimasta ineseguita, ne fanno conseguire il valore al committente, risarcendo a quest’ultimo, entro tale limite, il danno subito.

Ciononostante, essendo la joint venture obbligata al risultato finale, l’inadempimento potrebbe comunque esporre le altre imprese partecipanti a risarcire danni considerevoli, con l’unica possibilità di dimostrare la causa di forza maggiore.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Alberto Crivelli – partner di AMTF Avvocati, redazione@exportiamo.it

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