Una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue, alla quale si è allineata anche la nostra Corte di Cassazione, stabilisce che le regole Incoterms® richiamate contrattualmente valgono anche ad individuare il luogo di consegna della merce e quindi il foro competente in caso di controversie.

Un tema ricorrente nei contratti di vendita internazionale è quello dell’individuazione del foro competente davanti al quale il venditore italiano può agire nel caso in cui il compratore ometta di pagare il corrispettivo.

Sulla base dell’orientamento della Cassazione italiana prevalente fino a tempi recentissimi, nei contratti che non contenevano una clausola di proroga del foro (con cui le parti stabiliscono in via esclusiva quale sia il giudice competente a decidere sulle controversie derivanti dal contratto), il venditore italiano si trovava spesso costretto ad agire davanti al giudice del luogo il cui il compratore aveva sede, rendendo evidentemente più complesse – e spesso più costose – le procedure di recupero del credito.

Tale orientamento si basava su un’interpretazione – assai criticata – del regolamento UE 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L’art. 7 del regolamento prevede che, nella compravendita internazionale di merci, il compratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto innanzi ai giudici dello Stato del venditore se in tale territorio i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

La Corte di Cassazione ha per anni ritenuto che l’adozione di un termine di resa sotto forma di Incoterms® non offrisse certezze riguardo all’individuazione del luogo di consegna rilevante ai fini della giurisdizione e dell’individuazione del giudice competente a decidere.

Anche la Corte di Giustizia Europea ha mantenuto per anni lo stesso orientamento, ritenendo che, ogniqualvolta non fosse possibile determinare il luogo di consegna in base alle pattuizioni contrattuali (e dunque nel contratto non fosse indicato in maniera sufficientemente chiara il luogo di consegna dei beni venduti), tale luogo doveva essere inteso come quello della consegna materiale dei beni all’acquirente, ossia il luogo in cui esso acquista la disponibilità materiale della merce.

Una recente sentenza (caso “Electrosteel”), tuttavia, ha affermato che l’indicazione della clausola Incoterms® rileva ai fini della determinazione del luogo della consegna della merce, e pertanto il compito demandato al giudice è esclusivamente quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto corrisponda alla regola degli Incoterms® oppure ad un’altra clausola o ad un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il luogo della consegna, affermazione questa che sottende il principio secondo cui di norma le regole Incoterms® richiamate contrattualmente valgono anche ad individuare il luogo di consegna della merce.

Allineandosi alla giurisprudenza “Electrosteel” della Corte di giustizia europea, anche la Corte di Cassazione italiana ha affermato il principio secondo cui, in caso di compravendita internazionale di merci, gli Incoterms® richiamati dalle parti possono essere sufficienti per individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del Giudice competente.

Si tratta di una decisione importante per gli operatori italiani, in quanto sarà d’ora in poi più facile agire in Italia contro i compratori stranieri tutte le volte in cui la consegna della merce avvenga presso gli stabilimenti del venditore o comunque all’interno del territorio italiano.

Naturalmente, il presupposto è che il contratto non contenga una clausola esclusiva del foro in favore del giudice straniero, nel qual caso la previsione contrattuale renderà irrilevante il luogo in cui la merce è stata consegnata ai fini della determinazione del giudice competente.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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