Con l’entrata in vigore a partire da gennaio 2008 della Enterprise Income Tax Law (EITL), il sistema di trattamento fiscale per le imprese locali (Joint Venture) e a capitale straniero (Wholly Foreign Owned Entreprises) è stato uniformato, allargando la base imponibile che ha permesso altresì di ridurre le singole aliquote.

Le prime rientrano in una tassazione standard (Income Tax) del 25% sul reddito complessivo prodotto.

Le seconde sono tenute a versare un’aliquota del 20% (10% per i Paesi come l’Italia che ricadono all’interno di particolari accordi, addirittura 5% per il regime fiscale agevolato di Hong Kong) in aggiunta alla VAT, calcolata sul reddito prodotto da un attività che abbia richiesto una presenza in territorio cinese superiore ai sei mesi.

In caso di permanenza minore, la suddetta aliquota non viene applicata, mantenendo solamente l’obbligo della Vat (6%). Per le imprese realizzate in un periodo antecedente alla pubblicazione della nuova legge (EITL), è previsto un periodo di 5 anni durante il quale l’aliquota salirà gradualmente (con un incremento annuo del 2%) fino al 25%, quota prevista dalla legge.

Sgravi fiscali sono poi previsti per particolari tipologie di imprese, come per esempio quelle operanti in settori di ricerca e sviluppo, protezione ambientale e risparmio energetico.

Aliquote ridotte vengono applicate anche per imprese operanti nel settore dell’alta tecnologia e per le piccole imprese o quelle poco redditizie (reddito imponibile inferiore a CNY 300.000 o numero di lavoratori inferiore a 100 o totale attivo inferiore a CNY 10 milioni) rispettivamente di 15% e 20%, particolari regimi fiscali agevolati vengono favoriti per le aree destinate ad attrarre investimenti esteri.

Imposta sul valore aggiunto: l’imposta sul valore aggiunto (VAT) è stata introdotta in Cina a partire dal 1994 ed è stata oggetto negli anni di numerosi emendamenti tra cui la riforma datata 2008. La VAT è applicabile nei confronti di quei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che svolgono attività di produzione, vendita e importazione di beni o che erogano servizi di manutenzione, fabbricazione o riparazione.

I contribuenti vengono classificati in due categorie a seconda della loro capacità contributiva: contribuenti ordinari e piccoli contribuenti.

Contribuenti ordinari-> possono essere soggetti a diverse aliquote in base all’attività condotta. Se infatti la VAT ordinaria è del 17% per i beni venduti e importati, esiste altresì un’aliquota del 13% applicabile ad alcune particolari categorie di prodotti (forniture domestiche, alcune tipologie di cibi, libri ecc.). Esiste infine un’aliquota dello 0% per i prodotti esportati e per casi tassativamente previsti dallo Stato (per le esportazioni si parla di aliquota dello 0%, in realtà la VAT viene versata e successivamente rimborsata).

Piccoli contribuenti-> rientrano in uno speciale computo della VAT che si è attestato al 3% in seguito alla riforma del 2008. Il versamento deve essere generalmente effettuato entro un mese, tuttavia sono previste tempistiche più ristrette (1, 3, 5, 10, 15 giorni) a seconda dell’ammontare del valore dell’imposta da corrispondere e del tipo di attività (per esempio 15 giorni per le importazioni). Il gettito viene amministrato e redistribuito tra amministrazioni locali e governo centrale (rispettivamente 25% e 75%) dalla State Administration of Taxation, la quale definisce altresì la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali.

Per le attività economiche escluse dalla VAT è prevista inoltre un’altra tassa detta Business Tax, diretta al trasferimento di proprietà immobili, diritti sull’uso di terreni e altri servizi (costruzioni, finanziari, hotel e catering, entertainment ecc.).

Tutti i servizi sono soggetti alla Business Tax indipendentemente dal fatto che il fornitore del servizio sia localizzato in Cina o meno (dal 1 gennaio 2009). Le aliquote previste da tale imposta variano dal 3% al 20%: il 3% per servizi di edilizia, trasporto, telecomunicazioni, servizi postali, attività culturali e sportive; il 5% per i servizi di assicurazione, finanza (interessi), trasferimento di proprietà immobiliari, diritti di utilizzo di terreni e vendita di immobilizzazioni; le aliquote dal 5% al 20% sono destinate ai servizi di intrattenimento, determinate dall’autorità a livello provinciale.

Data la complessità del sistema, negli ultimi anni sono stati intrapresi numerosi progetti pilota in diverse aree del Paese (a Shanghai nel 2012 per esempio), con l’intento di uniformare VAT e Business Tax risolvendone le lacune applicative, specialmente con riguardo allo sviluppo di settori innovativi (i cosiddetti “settori incoraggiati”) e di aree destinate all’attrazione di investimenti che godono di regimi fiscali agevolati.

La strategia del governo centrale è proprio una nuova configurazione fiscale che preveda la conciliazione della VAT e della Business Tax, cioè la conciliazione di una tassa diretta al consumatore finale e di una imposta orientata alle attività economiche (e che di queste riflette l’andamento).

Il nuovo modello in via di definizione presenta tuttavia diverse tendenze negative: sebbene l’estensione dei progetti pilota a livello nazionale abbia compreso nuove tipologie industriali (avvantaggiate da un nuovo regime fiscale favorevole), è altresì vero che settori quali telecomunicazioni, real estate e edilizia hanno visto i loro oneri fiscali aumentare fino all’11%.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Valeria Gambino, redazione@exportiamo.it

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