Il nuovo modello di convenzione bilaterale sviluppato dall’Ocse, disponibile dal 18 dicembre 2017, si propone di neutralizzare gli effetti degli “hybrid mismatch arrangements” - strutture ibride usate per sfruttare differenze di trattamento fiscale al fine di ottenerne dei vantaggi -, di attuare le clausole antiabuso e migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali internazionali.

L’accordo multilaterale OCSE, firmato a Parigi il 24 novembre 2016 e previsto nell’Action Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) al fine di impedire l’applicazione delle doppie imposizioni, entra ufficialmente in vigore a seguito del deposito dello strumento di ratifica della Slovenia avvenuto lo scorso 22 marzo. Il documento è stato ratificato da Austria, Isola di Man e Jersey nel 2017 e dalla Polonia il 23 gennaio 2018.

La convenzione entrerà in vigore per tutti e cinque gli stati a partire dal 1° luglio 2018 e inizierà ad esplicare i suoi effetti per quel che riguarda i trattati bilaterali esistenti dal 2019.

L’esigenza di stipulare un accordo simile deriva sia dalla volontà di snellire i procedimenti legislativi di attuazione delle convenzioni, dal momento che in mancanza di tale documento si renderebbe necessaria una serie indefinita di accordi bilaterali tra gli stati, sia per prevenire le pratiche di erosione della base imponibile e la dislocazione dei profitti solitamente esercitate dalle imprese multinazionali.

Tale strumento si affianca agli accordi già in vigore tra gli stati e, in caso di clausole non compatibili con le misure BEPS, trova applicazione senza che sia necessario ricorrere a specifici accordi di modifica delle convenzioni in questione.

La convenzione – costituita da negoziati inclusivi che hanno riguardato oltre 100 paesi nel mondo - è il primo trattato multilaterale di questo tipo e consente alle giurisdizioni di integrare i risultati del Progetto Beps, sviluppato in ambito Ocse/G20, nella rete di trattati bilaterali in materia fiscale che erano stati già siglati.

A tal proposito il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurría, ha dichiarato: “la firma della convenzione multilaterale di oggi rappresenta un altro importante passo verso l’aggiornamento delle norme fiscali internazionali per mezzo della rapida attuazione del pacchetto Beps. Oltre a salvare i firmatari dall’onere di rinegoziare migliaia di trattati fiscali a livello bilaterale, la convenzione si traduce in maggiore certezza e prevedibilità per le imprese e in un miglior funzionamento del sistema fiscale internazionale a beneficio dei nostri cittadini”.

Nella convenzione multilaterale BEPS si individuano i seguenti punti focali verso cui dirigere le proprie disposizioni:

  • Misure per l’attuazione delle disposizioni relative alle convenzioni internazionali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti in Paesi a bassa fiscalità.
  • Integrazione e modifica delle svariate convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, senza che sia necessario dover rinegoziare, di volta in volta, il singolo accordo.
  • Esecuzione concreta del pacchetto di misure anti-evasione sviluppato nell’ambito del progetto BEPS.


Alla convenzione hanno aderito, pur non ratificandola tutti, ben 78 stati, mentre hanno espresso l’intenzione di siglare la convenzione prossimamente Algeria; Estonia; Kazakhstan; Libano; Oman; Swaziland.

Anche alcuni dei cd. paesi in via di sviluppo - per i quali le difficoltà relative all’implementazione delle disposizioni presenti nell’accordo sono più rilevanti rispetto a quelle che si trovano a fronteggiare i paesi sviluppati - hanno firmato il documento. Questo atto rappresenta un vantaggio per questi stati e la possibilità di beneficiare dei risultati che ne derivano congiuntamente ai paesi maggiormente industrializzati.

Per quanto riguarda l’efficacia delle disposizioni contenute nella Convenzione Multilaterale, l’art. 35 stabilisce che esse producono effetto:

  • Per le imposte prelevate con ritenute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a decorrere dal primo giorno dell’anno solare successivo che inizia a decorrere dall’ultima delle date in cui entra in vigore per ciascuno dei due Stati.
  • Per le altre imposte prelevate con riferimento ai periodi d’imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve se vi è una volontà in tal senso delle parti) a decorrere dall’ultima delle date in cui la presente convenzione entra in vigore per ciascuna dei due stati.

Per quanto riguarda le ritenute, se la convenzione entra in vigore per lo stato A il 1° marzo 2018 e per lo stato B il 1° marzo 2019, essa avrà efficacia per i pagamenti avvenuti dal 1° gennaio 2020.

L’adesione alla convenzione multilaterale necessita di una sola legge di ratifica ed esplica i suoi effetti sugli stati firmatari. Ma se da una parte vi è garanzia nello snellimento delle modifiche agli accordi, non si può tralasciare che la convenzione prevede una serie di disposizioni che permettono agli stati sottoscrittori l’esercizio della riserva tra diverse formulazioni alternative, alcune delle quali potranno essere esercitate in modo asimmetrico, cioè producendo effetti solo nei confronti del Paese che ha esercitato l’opzione e non per l’altro.

Anche dalla stipula di questo accordo internazionale si sono chiamati fuori gli Stati Uniti di Donald Trump.

Fonte: a cura di Exportiamo, Claudia Cavaliere, redazione@exportiamo.it

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