Importanti novità per il Bonus Pubblicità: c’è tempo fino al 31 marzo per prenotare il credito d’imposta al 50% con la disciplina speciale valida per il biennio 2021/2022. Un’interessante opportunità potrebbe essere offerta anche dal Barter. Vediamo insieme cosa cos’è e come funziona!

Il Bonus Pubblicità è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A regime questa agevolazione consente di beneficiare di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati che deve essere superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.

Tuttavia, in base alle novità contenute nella manovra 2021, per quest’anno e per il 2022 il bonus pubblicità è pari al 50% del totale degli investimenti in advertising sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e viene meno anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1%, mentre resta al 75% del valore incrementale per le radiotelevisioni. Il limite massimo degli investimenti è fissato a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

La richiesta del bonus si articola in due step:

  1. dal 1°al 31 marzo 2021 – presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”: è una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare);
  2. dal 1° al 31 gennaio 2022 – presentazione della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti.

Entro il 30 aprile, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione del credito d’imposta potenzialmente fruibile da ciascun di essi. Quindi, nessun click day: il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Successivamente verrà pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione con il modulo F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

È possibile presentare la domanda esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.

In questo panorama di vantaggio fiscale, il Barter prodotto-pubblicità potrebbe essere un’opportunità da sfruttare.

Ma partiamo dalla fonte, definendo cosa è un Barter. Letteralmente significa baratto, ossia lo scambio di beni e servizi senza l’utilizzo del denaro. In ambito pubblicitario, il barter o Bartering è il pagamento, parziale o totale, di uno spazio pubblicitario sui mezzi di comunicazione effettuato da un’azienda attraverso prodotti e servizi dell’azienda medesima. La differenza con il baratto vero e proprio è che mentre in questo non è presente un valore (espresso), uno scambio senza moneta viene comunque considerato sostanzialmente equivalente fra le parti, senza perciò ricorrere esplicitamente a un’unità monetaria, nel Barter, si riesce a quantificare il valore della merce equivalente alla moneta del Paese in questione (“euro” per esempio in Italia).

Dal punto di vista giuridico, la recente giurisprudenza chiarisce che: “i contratti stipulati all’interno del circuito barter devono essere ricondotti alla fattispecie del contratto di permuta”, assimilando, pertanto, i contratti di barter a quelli di permuta. La disciplina civilistica del Barter è dunque quella del Contratto di permuta (art. 1552 e seguenti c.c.), contratto tipico, contratto consensuale, contratto con effetti reali.

Le operazioni sono ugualmente soggette alla disciplina fiscale italiana con gli stessi obblighi di fatturazione citando però una dicitura apposita in fase di emissione del documento fiscale.

Dal punto di vista pratico, uno scambio concordato tra le due società accontenterebbe entrambe i soggetti dello scambio.

L’azienda beneficiaria della pubblicità pagando in merce ha i seguenti vantaggi:

  • risparmio di liquidità, che consente, per esempio, di non esporsi ulteriormente con gli istituti di credito, mantenendo un rating più alto o dirottando i fondi su altri investimenti;
  • svuotamento del magazzino fiscale: la transazione registra lo sgravio di merce come una perdita contabile, spendibile per l’abbattimento dei profitti;
  • la vendita di nuovi prodotti può essere più facilmente testata ed ulteriormente pubblicizzata dagli acquirenti finali: spesso si aprono canali commerciali con nuove realtà anche estere, nemmeno potenzialmente preventivate;
  • credito d’imposta sulla pubblicità.

La società che fa la pubblicità di contro se ne avvantaggia ulteriormente perché:

  • durante la contrattazione può chiedere una parcella più alta anche se di poco, tenuto conto del pagamento in merce;
  • monetizza rivendendo prodotti di marca, di recentissima produzione a prezzi bassi (a volte, scontati fino all’80%) rispetto al listino ufficiale.

Questa riceverà un ritorno monetario superiore e in pochissimo tempo, dal momento che il sottocosto accelera vorticosamente i tempi di smaltimento.

Eventuali limiti e rischi per il barter potrebbero essere l’indebitamento produttivo ed una scorretta gestione dei propri crediti.

I benefici sono molti ed i rischi pochissimi. Perché non sfruttare quindi questa opportunità?

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Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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