Sono cambiate le regole per le operazioni cross-borders di trasformazione, fusione e scissione societaria per favorire la libertà di stabilimento delle società ed incentivare la crescita e la concorrenza delle aziende dell’Unione europea.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, recante l’”Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.

L’obiettivo della direttiva è quello di facilitare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell’UE, eliminando gli ostacoli alla libertà di stabilimento nel mercato unico ed armonizzando le discipline dei diversi Paesi, così da rendere compatibili i vari ordinamenti mediante la previsione di livelli minimi di garanzia per soci, creditori e lavoratori ed incentivare la crescita e la concorrenza delle aziende dell’Unione europea.

Con il Decreto, l’ordinamento italiano accoglie le norme attuative che modificano ed armonizzano la disciplina in tema di operazioni transfrontaliere (sino ad oggi limitata alle sole fusioni transfrontaliere), estendendola alle operazioni cross-borders di trasformazione e scissione.

La nuova normativa si applica non solo alle operazioni straordinarie transfrontaliere poste in essere entro i confini dell’Unione europea, ma anche alle operazioni internazionali alle quali partecipino o da cui risultino una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’Ue.

Il decreto, inoltre, è applicabile anche alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali e, in quanto compatibile, alle operazioni riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.

Tuttavia, non è consentita la partecipazione a un’operazione transfrontaliera o internazionale per le società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo, né per le società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile.

Esaminiamo ora le diverse tipologie di operazioni straordinarie contemplate dal provvedimento in esame.

La trasformazione transfrontaliera

Per trasformazione transfrontaliera si intende l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta ed il tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.

La disciplina applicabile, che richiama quella della fusione transfrontaliera, prevede essenzialmente la redazione del progetto di trasformazione, il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del Decreto, e – non prima del decorso del termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori –la decisione risultante da atto pubblico.

Il procedimento di trasformazione transfrontaliera, per espressa previsione del nuovo art. 2510-bis del Codice Civile, troverà applicazione anche nel caso di trasferimento all’estero della sede statutaria.

La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione.

Operazioni di fusione

La fusione transfrontaliera viene definita come quella operazione che consiste nell’unificazione di due o più società appartenenti ad ordinamenti diversi.

La disciplina applicabile (già armonizzata in precedenza) prevede (i) una fase preliminare di redazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, approvazione dello stesso e deposito presso i competenti Registri delle Imprese, e – decorso il termine di 90 giorni per l’opposizione dei creditori – (ii) una fase decisoria che prevede l’esecuzione dell’atto di fusione per atto pubblico, previo rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29 del Decreto.

Scissione transfrontaliera

La scissione transfrontaliera viene invece definita come quella operazione che prevede l’assegnazione di tutto o parte del patrimonio di una società di uno Stato membro in favore di un’altra (preesistente o di nuova costituzione) appartenente ad altro Stato membro.

Le regole sulla scissione transfrontaliera richiamano quelle sulle scissioni nazionali e quelle sulle fusioni transfrontaliere, prevedendo, come per le fusioni in parola, una fase preliminare e una decisoria.

Le regole sulle scissioni transfrontaliere, inoltre, ne estendono l’applicabilità anche alle operazioni c.d. di “scorporo”, e cioè quelle operazioni con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, assegnando altresì a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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