Tra i paesi più efficienti dal punto di vista fiscale c’è sicuramente il Giappone. Basti pensare che qui non esiste l’equivalente della nostra Agenzia delle Entrate e Riscossione semplicemente perché vi è un sistema di fiducia reciproca tra sistema fiscale e contribuenti che non ha mai reso necessaria la creazione di un ente dedicato al recupero dei crediti fiscali. Vediamo quali sono le caratteristiche e come funziona il fisco nipponico.
Il sistema tributario giapponese prevede un anno fiscale che coincide con quello solare, che, come in Italia, si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il sistema fiscale giapponese è fondato su due articoli cardine della Costituzione: l’articolo 30, che sancisce il dovere dei cittadini di pagare i tributi imposti dalla legge e l’articolo 92 che sancisce la potestà impositiva dello Stato di emanare leggi tributarie per finanziare la gestione delle Amministrazioni locali (47 prefetture e 1.800 municipi). Al di sotto della Costituzione il sistema tributario giapponese si basa su alcune norme di legge. In particolare, è possibile fare riferimento alle seguenti: Inheritance Tax Law n 73/1950; General National Tax Law n 66/1962; Income Tax Law n 33/1965; Corporation Tax Law n 34/1965; Consumption Tax Law n 108/1988. Dal 2011 sono state introdotte alcune novità di rilievo nel sistema tributario a seguito di un processo di riforma.
La tassazione delle persone fisiche
Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti:
- soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il principio di attrazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle);
- soggetti passivi residenti non permanenti, assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non ivi prodotti;
- soggetti passivi non residenti, tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone.
L’imposta dovuta si calcola moltiplicando l’imponibile per la corrispondente aliquota (dal 5 al 45%), sommando al risultato ottenuto l’importo fisso correlato allo scaglione di appartenenza.
Inoltre, dall’1 gennaio 2013 è stata introdotta una sovrattassa determinata applicando l’aliquota del 2,1% all’imposta sul reddito.
Le persone fisiche residenti sono inoltre soggette a una tassa provinciale e municipale (Imposta Individuale di Residenza, in giapponese “kojin-juminzei”, “individual inhabitant’s tax”) con un’aliquota complessiva del 10% sul reddito prodotto durante il periodo d’imposta (4% prelevato dalla provincia + 6% dal comune), con alcune possibili variazioni del tasso a seconda delle politiche dell’amministrazione locale.
I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone, sono assoggettati alla Income Tax con un’aliquota del 20,42% applicata al reddito lordo
I redditi derivanti da dividendi, interessi, capital gains e plusvalenze da cessione di titoli sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20,315% (15,315% a titolo di imposta nazionale e 5% a titolo di imposta locale) per i soggetti residenti e le royalties non sono assoggettate ad alcuna ritenuta, mentre per i soggetti non residenti si invoca la applicazione dell’aliquota più favorevole prevista nello specifico Trattato internazionale.
La tassazione delle persone giuridiche
Soltanto le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari e tassate secondo il worldwide principle. Le persone giuridiche non residenti sono tassate solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, alle stesse aliquote previste per le società residenti. In altre parole, le aziende locali sono tassabili su entrate di ogni provenienza, mentre le società straniere con filiali sul suolo nipponico sono assoggettate solo se conducono attività d’impresa in Giappone.
Si considera attività d’impresa la conclusione di contratti di compravendita, la presenza di un rappresentante permanente o la fornitura di servizi e prodotti. Di conseguenza, le attività amministrative o di liaison condotte in Giappone non comporteranno la tassazione della società estera amministrata, a condizione che la sede principale della società amministrata non sia situata in Giappone. In base alla legislazione giapponese vigente, gli uffici giapponesi utilizzati soltanto per pubblicità, promozione, informazione, indagini di mercato, ricerche ed altre funzioni simili, non sono considerati unità locali della società estera che essi rappresentano in Giappone e quindi non sono tassabili. Una simile esenzione viene applicata anche all’ufficio utilizzato esclusivamente per l’acquisto di merci. L’ufficio sarà assoggettato alla tassazione del proprio reddito derivato dai servizi resi (dal 5% al 10% delle spese).
L’imposta sulle società si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del capitale sociale e del reddito annuo:
- capitale maggiore di ¥ 100.000.000: aliquota del 23,2%;
- capitale minore di ¥ 100.000.000: aliquota del 15% per i primi ¥ 8.000.000 di reddito e del 23,2% oltre ¥ 8.000.000 di reddito.
Oltre a questa tassa deve essere presa in considerazione anche la Local Corporate Tax, imposta che si determina applicando un’aliquota del 10,3% alla Corporate Tax.
Tassazione dei redditi di capitale e finanziari
I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. Gli interessi percepiti sono assoggettati a una ritenuta del 20%. I dividendi ricevuti da una società giapponese sono esclusi dalla determinazione della base imponibile della Corporation Tax, se il percettore detiene almeno il 25% delle partecipazioni della società distributrice. Se la partecipazione è inferiore al 25%, il 50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione dell’imponibile della Corporation Tax. La ritenuta può essere 15% o 20% in funzione di determinati criteri prescritti dalla legge e sarà riconosciuto un corrispondente credito di imposta. Il sistema tributario domestico, infatti, qualora ricorrano determinati presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero che può essere utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax.
Nessuna ritenuta è imposta sulle royalties. Gli interessi, le royalties e i dividendi percepiti da persone giuridiche non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte secondo gli accordi convenzionalmente previsti ma, in assenza del Trattato, sarà applicata una ritenuta del 20% ovvero 15%.
La Tax Reform del 2013 ha previsto l’applicazione di una sovrattassa del 2,1% sui redditi derivanti da interessi e dividendi. Tale sovrattassa resterà in vigore sino al 31 dicembre 2037.
Le imposte sui consumi
Il meccanismo della Consumption Tax è simile all’imposta sul valore aggiunto e assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. La Consumption Tax a credito può essere compensata con la Consumption Tax a debito. La base imponibile è determinata sul valore aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l’imposta a ogni trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. L’aliquota è pari al 10% ma è prevista l’esenzione su particolari categorie di beni e servizi quali, ad esempio, esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non residenti.
Gli accordi fiscali con l’Italia per evitare la doppia imposizione
Il Giappone nel corso degli anni ha siglato vari accordi internazionali volti ad evitare la doppia imposizione. Si tratta di convenzioni contro le doppie imposizioni volte ad evitare problematiche fiscali ai cittadini degli stati contraenti. Si tratta di accordi bilaterali vincolati, aventi fonte normativa sovranazionale.
Il Giappone ha siglato con l’Italia uno di questi accordo il 20 marzo 1969. Tale convenzione è stata ratificata in Italia con la Legge n 855 del 18 dicembre 1972, entrata in vigore il successivo 17 marzo 1973. Tale accordo è stato poi aggiornato da un Protocollo aggiuntivo della convenzione, entrato in vigore il 28 gennaio 1982. Questo accordo è valido e vincolante per i contribuenti italiani che si trovano a percepire redditi provenienti dal Giappone.
Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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