“Made in Italy” e “100% Made in Italy” sono due marchi distintivi indicanti l’origine dei prodotti italiani, ma gli utilizzi e i requisiti per ottenerli sono diversi. Ecco quali sono le differenze.

L’indicazione Made in Italy risulta essere tra i primissimi marchi al mondo in termini di reputazione tra i consumatori. Made in Italy, infatti, è sinonimo di eccellenza in termini di qualità, design e tradizione, e potersi fregiare di questo marchio significa ottenere un importante vantaggio competitivo, soprattutto a livello internazionale.

E proprio per questa ragione è anche il marchio più abusato e contraffatto a livello mondiale. Gli ultimi dati Ocse evidenziano infatti come il commercio globale di prodotti in violazione di marchi registrati italiani superi i 24 miliardi, per un valore pari al 3,6% delle vendite totali della produzione italiana nei settori colpiti.

Senza considerare i danni derivanti dal triste fenomeno dell’Italian Sounding, che consiste nell’utilizzo di parole, immagini, combinazioni cromatiche (il tricolore), riferimenti geografici, marchi evocativi dell’Italia per promuovere e commercializzare prodotti – soprattutto ma non esclusivamente agroalimentari – che in realtà di italiano hanno poco o nulla.

Al di là della contraffazione e della pubblicità ingannevole, esiste però molta confusione in merito all’utilizzo corretto e legale del marchio “Made in Italy”. In molti pensano che questo possa essere apposto solo ai prodotti realizzati completamente in Italia con materie prime italiane. Invece, non è sempre così. Il marchio “Made in Italy” si può utilizzare, ad esempio, anche per i prodotti realizzati in Italia, ma con materie prime provenienti dall’estero. Ai veri puristi della produzione italiana, invece, è riservato il più elitario marchio “100% Made in Italy”.

Le differenze tra i due marchi sono sostanziali, sia in termini pratici che giuridici. Vediamole insieme.

Il Marchio “Made in Italy”

Il “Made in” di un prodotto viene comunemente definito marchio di origine. Per determinare il Paese di origine di un prodotto, occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del prodotto.

La normativa vigente (art. 60 e ss CDU) prevede che “le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio”. Ciò significa che un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime italiane è italiano, e dunque può esibire il marchio “Made in Italy”.

La stessa legge stabilisce che “le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”. Ad esempio, un’impresa italiana che importa fibre di lana dall’estero e le trasforma in tappeti all’interno del proprio stabilimento italiano, potrà vendere questi prodotti usando il marchio “Made in Italy” perché la trasformazione sostanziale del prodotto (quindi il passaggio da materia prima a prodotto finito) è avvenuta in Italia e l’uso di questa certificazione è perfettamente in linea con la legge.

L’indicazione del marchio d’origine non è concessa, invece, se l’attività di trasformazione non è svolta in Italia o se – anche svolta nel nostro Paese – è però marginale. Poniamo il caso di un’impresa di abbigliamento italiana che importa giacche realizzate in Francia e che si limita ad aggiungere i bottoni nel proprio stabilimento: in quel caso l’origine delle giacche sarà francese e l’impresa italiana non potrà utilizzare il marchio “Made in Italy”.

L’origine italiana indica quindi il luogo di principale produzione del bene, non (o non necessariamente) la provenienza del materiale con cui quel prodotto è stato realizzato e serve a tutelare la creatività, l’originalità e la capacità produttiva che contraddistinguono i prodotti italiani nel mondo, senza però penalizzare le aziende che non possono, in moltissimi casi, beneficiare di materie prime locali.

Il Marchio “100% Made in Italy”

Nel 2009, il legislatore italiano ha approvato la Legge n. 166/09 al fine di rendere evidente il giusto valore del prodotto interamente realizzato in Italia, introducendo un nuovo marchio di origine: il “100% Made in Italy”.

In base a tale legge, quindi, possono considerarsi interamente italiani soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono avvenuti esclusivamente sul territorio italiano. Soltanto questi prodotti potranno fregiarsi di diciture quali “100% Made in Italy”, “100% Italia” “tutto italiano” o simili.

Da allora è stata elaborata e resa operativa la Certificazione 100% Made in Italy da parte del ITPI (Istituto della Tutela dei Produttori Italiani), organismo nazionale iscritto al CNEL, con l’obiettivo di confermare il valore del prodotto di qualità di vera origine italiana.

Il guadagno, in termini di prestigio, è l’effettivo riconoscimento dell’unicità del prodotto, mentre in termini di mercato è la distribuzione su scala internazionale.

Come ottenere la Certificazione 100% Made in Italy?

La Certificazione 100% Made in Italy viene rilasciata solo dopo un processo di istruttoria e verifica da parte dell’Istituto di Tutela dei Produttori Italiani. Le produzioni che possono essere certificate con il sistema “IT01 100% Qualità Italiana” devono essere:

1. Ideati e Fabbricati interamente in Italia

  • Realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell’Azienda
  • Costruiti interamente in Italia
  • Realizzati con semilavorati Italiani
  • Con tracciabilità delle lavorazioni

2. Costruiti con Materiali Naturali di Qualità

  • Materiali naturali individuali o composti
  • Materiali di qualità e prima scelta per l’uso previsto
  • Con tracciabilità della provenienza delle materie prime

3. Costruiti su Lavorazioni Tradizionali Tipiche

  • Particolari lavorazioni aziendali
  • Utilizzo di tecniche tradizionali tipiche

4. Realizzati nel Rispetto del Lavoro Igiene e Sicurezza

  • Realizzati nel pieno rispetto del lavoro
  • A norma igiene sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei manufatti impiegati.

Dunque, il fatto che le materie prime utilizzate per realizzare il prodotto finito siano acquistate all’estero non pregiudica il conseguimento della certificazione a condizione che si tratti comunque di “Materiali naturali di Qualità” e sussistano tutti gli ulteriori presupposti sopra indicati.

Una volta elaborata la richiesta e terminato il periodo di verifica, se l’esito è positivo, si otterrà un documento per cui l’azienda produttrice sarà di fatto iscritta all’interno del Registro Nazionale Produttori Italiani.

Una volta avvenuta l’iscrizione, i produttori potranno comunicare e garantire ai clienti l’origine italiana del prodotto. Uno dei segni distintivi e tangibili del Made in Italy è la consegna degli attestati di registrazione e certificazione, ma soprattutto il rilascio di un marchio anticontraffazione posto in sostituzione o in affiancamento alla ® di registered.

Nel 2023 è stato introdotto anche il QR ITALY della Certificazione 100% Made in Italy Sistema IT01. Il sistema verrà adottato dagli oltre 3.000 marchi Certificati 100% Made in Italy e verrà diffuso agli oltre 125.000 Distributori di tutto il Mondo.

L’Istituto, proprio a garanzia dell’autenticità del prodotto e dei benefici che tale certificazione comporta, effettua verifiche sulla documentazione e controlli periodici nei confronti delle imprese autorizzate all’uso di tale marchio.

Uno dei valori aggiunti da questa certificazione è dato dal fatto che i consumatori avranno sempre la possibilità di tracciare il prodotto e verificare la vera origine del prodotto italiano certificato, tramite il sito www.madeinitaly.org.

Sanzioni

L’uso improprio dei marchi “Made in Italy” o “100% Made in Italy” sono sanzionati penalmente dall’art. 517 c.p., il quale stabilisce che: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro, aumentate di un terzo in caso di utilizzo della dicitura di completa provenienza come “100%” o “Tutto italiano”.

Attenzione quindi ad apporre bandiere tricolori, immagini e denominazioni che possano ingannare i consumatori sull’origine dei prodotti se non si è sicuri di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it

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