GACC Cina 2026: cosa cambia per le aziende italiane con il nuovo Decreto 280GACC Cina 2026: Nuovo Decreto 280 e Registrazione CIFER

GACC Cina 2026: cosa cambia per le aziende italiane con il nuovo Decreto 280

09 Luglio 2026 Categoria: Logistica, Dogane e Supply Chain Paese:  Cina

Dal Decreto 248 al Decreto 280: nuova fase per l’export alimentare in Cina

Per le aziende italiane del settore agroalimentare che esportano, o intendono esportare, in Cina, la registrazione presso il GACC continua a rappresentare un passaggio obbligato. Tuttavia, dal 1° giugno 2026 il quadro normativo è cambiato: è entrato in vigore il nuovo Decreto GACC n. 280, che sostituisce il precedente Decreto n. 248, applicato dal 2022.

La novità è rilevante perché riguarda direttamente gli stabilimenti esteri che producono, trasformano o, nei casi previsti, stoccano alimenti destinati al mercato cinese. In altre parole, non si tratta di un semplice aggiornamento formale, ma di una revisione della disciplina che regola l’accesso dei produttori alimentari stranieri al sistema doganale cinese.

Per le imprese italiane interessate a vendere prodotti alimentari in Cina, il messaggio è chiaro: prima di spedire, occorre verificare che lo stabilimento effettivo sia correttamente registrato sul portale CIFER e che la categoria di prodotto sia inquadrata secondo le nuove regole.

Cos’è il GACC e perché la registrazione è così importante

Il GACC, General Administration of Customs of China, è l’autorità doganale cinese competente per il controllo delle merci in entrata e in uscita dal Paese. Nel settore alimentare, il GACC ha un ruolo centrale nella gestione della sicurezza, della tracciabilità e della conformità dei prodotti importati.

La registrazione GACC non riguarda genericamente “l’azienda che vende” o “il marchio commerciale”, ma lo stabilimento estero coinvolto nella produzione, trasformazione o stoccaggio degli alimenti destinati alla Cina.

Questo punto è fondamentale soprattutto per le aziende italiane che operano con modelli di private label, conto terzi, brokeraggio commerciale o distribuzione internazionale. Se un’impresa italiana vende prodotti a proprio marchio ma affida la produzione a un partner industriale, in linea generale sarà lo stabilimento produttivo effettivo a dover essere registrato, non necessariamente il proprietario del brand.

La prima grande differenza: una logica più basata sul rischio

Con il Decreto 248, la disciplina era costruita intorno a una distinzione piuttosto rigida tra categorie soggette a registrazione tramite autorità competente e categorie registrabili autonomamente dall’impresa.

Con il Decreto 280, il GACC introduce un approccio più dinamico e basato sul rischio. La valutazione tiene conto della categoria alimentare, del livello di rischio del prodotto, del sistema di sicurezza alimentare del Paese esportatore e dell’affidabilità dello stabilimento.

In termini pratici, questo significa che la procedura non può più essere gestita con un approccio “standard” valido per tutti. Ogni prodotto deve essere analizzato in base a categoria, codice doganale, ingredienti, processo produttivo, stabilimento coinvolto e destinazione d’uso.

Per le aziende italiane, la prima attività da svolgere è quindi una corretta classificazione del prodotto all’interno del sistema CIFER.

La seconda novità: dalle 18 categorie al catalogo aggiornabile

Una delle modifiche più importanti riguarda le categorie alimentari che richiedono la raccomandazione dell’autorità competente del Paese esportatore.

Il precedente Decreto 248 faceva riferimento a 18 grandi categorie di prodotti. Con il Decreto 280 e con l’Announcement n. 27 del 2026, il sistema viene aggiornato: le categorie soggette a raccomandazione ufficiale passano a 17 e vengono inserite in un catalogo che può essere aggiornato in modo dinamico dal GACC.

Tra le categorie che richiedono l’intervento dell’autorità competente rientrano, tra le altre: carne e prodotti a base di carne, budelli, nidi di rondine, prodotti apistici, uova e ovoprodotti, oli e grassi commestibili, prodotti farciti a base di cereali, cereali commestibili, farine e malto, vegetali disidratati, polveri per condimenti, frutta secca, semi e frutta a guscio, alimenti per fini speciali, integratori/health foods, prodotti lattiero-caseari e prodotti acquatici.

I prodotti che non rientrano in queste categorie possono generalmente seguire la procedura di registrazione semplificata tramite self-application sul portale CIFER.

La terza novità: un’unica piattaforma, ma non una procedura uguale per tutti

Un altro cambiamento importante riguarda la modalità di presentazione della domanda.

Il Decreto 280 chiarisce che le domande vengono gestite tramite il sistema CIFER, la piattaforma ufficiale per la registrazione degli stabilimenti alimentari esteri. Tuttavia, questo non significa che tutte le domande siano uguali.

Per i prodotti inclusi nel catalogo delle categorie soggette a raccomandazione ufficiale, lo stabilimento deve presentare anche documentazione collegata all’attività dell’autorità competente del Paese esportatore, come rapporti di verifica e lettere di raccomandazione.

Per i prodotti non inclusi nel catalogo, invece, la registrazione può avvenire in modalità autonoma da parte dell’impresa, sempre attraverso il portale CIFER.

La differenza, quindi, non è più semplicemente tra “procedura A” e “procedura B”, ma tra registrazione con documentazione dell’autorità competente e registrazione senza raccomandazione ufficiale, in base alla categoria del prodotto.

La quarta novità: rinnovi più flessibili, ma non per tutti

Il Decreto 280 conferma che la registrazione GACC ha durata di 5 anni. Tuttavia, introduce un sistema più flessibile per il rinnovo.

In diversi casi, la registrazione può essere rinnovata automaticamente alla scadenza, a condizione che l’impresa continui a rispettare i requisiti applicabili e non rientri nelle categorie escluse dal rinnovo automatico.

Il GACC ha però previsto anche una lista di prodotti non idonei al rinnovo automatico. In particolare, secondo le indicazioni pubblicate, rientrano in questa lista carne e prodotti a base di carne, nidi di rondine e prodotti collegati.

Per le aziende soggette a rinnovo non automatico, la domanda deve essere presentata entro una finestra temporale compresa tra 3 e 12 mesi prima della scadenza della registrazione.

Questo rende ancora più importante monitorare con anticipo le scadenze CIFER, soprattutto per le imprese italiane già registrate negli anni precedenti.

La quinta novità: attenzione agli stabilimenti di stoccaggio

Un ulteriore punto di attenzione riguarda gli stabilimenti di stoccaggio. Il Decreto 280 continua a includere nel proprio perimetro anche le imprese estere coinvolte nello stoccaggio di alimenti esportati in Cina, ma l’ambito operativo è stato chiarito progressivamente attraverso le misure attuative.

In particolare, sono stati richiamati i rischi collegati alla gestione a bassa temperatura di alimenti di origine animale terrestre e prodotti acquatici. Di conseguenza, per alcune filiere, anche i depositi frigoriferi coinvolti nella catena di esportazione possono assumere rilievo ai fini della registrazione.

Per un’azienda italiana, questo significa che non basta analizzare il produttore. Occorre ricostruire l’intera filiera: chi produce, chi confeziona, chi effettua l’ultimo processo rilevante, chi stocca, dove avviene la spedizione e quale stabilimento viene indicato nella documentazione doganale.

Private label, broker e trader: chi deve registrarsi?

Uno degli aspetti più delicati riguarda le aziende che non producono direttamente, ma vendono prodotti a proprio marchio realizzati da terzi.

Nel caso di private label, broker, società commerciali o brand owner, la registrazione GACC deve essere valutata con attenzione. In linea generale, il soggetto da registrare è lo stabilimento che realizza materialmente il prodotto, non il semplice titolare del marchio.

Se un’azienda italiana commercializza conserve, dolci, pasta, prodotti da forno, condimenti o altri alimenti prodotti da partner industriali, sarà necessario verificare se ogni stabilimento produttivo sia già registrato in CIFER per la categoria corretta.

Non è possibile utilizzare in modo generico il numero GACC di un fornitore per prodotti realizzati da un altro stabilimento. Ogni registrazione è collegata allo stabilimento e alla categoria di prodotto.

Etichetta e numero GACC: quale codice indicare?

Una volta ottenuta la registrazione, il prodotto esportato in Cina deve riportare le informazioni richieste dalla normativa cinese. Il Decreto 280 prevede che gli alimenti esportati da imprese registrate riportino sull’imballaggio il numero di registrazione cinese oppure il numero approvato dall’autorità competente del Paese o della regione di origine.

Nella prassi operativa, le aziende devono prestare particolare attenzione al coordinamento tra etichetta, documentazione doganale, importatore cinese e dati presenti nel sistema CIFER.

Il codice indicato deve essere coerente con lo stabilimento effettivo e con la categoria alimentare registrata. Errori nella corrispondenza tra produttore, numero GACC e prodotto possono comportare blocchi, richieste di chiarimento o difficoltà in fase di sdoganamento.

Cosa devono fare ora le aziende italiane

Alla luce del nuovo Decreto 280, le aziende italiane che esportano o vogliono esportare alimenti in Cina dovrebbero effettuare un check-up della propria posizione GACC/CIFER.

Le verifiche principali riguardano:

  • corretta identificazione dello stabilimento produttivo effettivo;
  • classificazione della categoria alimentare secondo il nuovo catalogo;
  • verifica della necessità o meno della raccomandazione dell’autorità competente;
  • controllo dello stato della registrazione CIFER;
  • coerenza tra numero GACC, etichetta e documentazione doganale;
  • monitoraggio delle scadenze e delle condizioni di rinnovo;
  • analisi di eventuali stabilimenti di stoccaggio coinvolti nella filiera.

Per chi non è ancora registrato, il primo passo è creare o verificare l’account sul portale CIFER, individuare la categoria corretta e raccogliere la documentazione richiesta. Per chi è già registrato, invece, è opportuno verificare se la registrazione resta valida alla luce del nuovo quadro normativo e se il rinnovo potrà avvenire automaticamente o richiederà una domanda specifica.

Conclusioni: il Decreto 280 non elimina gli obblighi, li rende più selettivi

Il nuovo Decreto GACC n. 280 non cancella l’obbligo di registrazione per esportare alimenti in Cina. Al contrario, rafforza una logica di controllo più mirata, basata sul rischio, sulla categoria del prodotto e sull’affidabilità della filiera.

Per le aziende italiane del food & beverage, la Cina resta un mercato di grande interesse, ma anche un mercato altamente regolamentato. Qualità del prodotto, notorietà del brand e interesse commerciale dell’importatore non sono sufficienti se la parte regolatoria non è gestita correttamente.

La registrazione GACC/CIFER deve quindi essere considerata una vera e propria condizione di accesso al mercato cinese. Un errore nella categoria, nel soggetto registrato, nel numero riportato in etichetta o nella documentazione può rallentare o compromettere l’operazione di export.

Per questo motivo, prima di avviare una spedizione verso la Cina, è consigliabile svolgere un’analisi preventiva della filiera e della documentazione, così da capire quale procedura seguire e quali soggetti devono essere effettivamente registrati.

Se la tua azienda deve esportare prodotti alimentari in Cina o deve verificare la propria registrazione GACC/CIFER alla luce del nuovo Decreto 280, Exportiamo può supportarti nella valutazione della categoria merceologica, nella verifica dello stabilimento produttivo, nella predisposizione della documentazione e nella gestione operativa della procedura.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro senior expert Alessio Gambino all’indirizzo: a.gambino@exportiamo.it.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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