L’Operatore Economico Autorizzato (AEO), pilastro del Nuovo Codice Doganale Comunitario, é una certificazione che prevede numerosi vantaggi per i suoi  titolari. I destinatari sono gli  operatori economici, in pratica tutti i soggetti la cui attività é connessa all’applicazione della legislazione doganale (art. 1, punto 12 delle Disposizioni di Attuazione del Codice (Reg. CEE n. 2454/93). In breve, produttori, importatori, esportatori, depositari (titolari cioé di un deposito doganale, fiscale, di temporanea  custodia, etc.), vettori e spedizionieri.

I richiedenti possono risiedere sia nel territorio doganale della Comunità Europea sia in altri Paesi extracomunitari purché vi sia un accordo di mutuo riconoscimento del certificato AEO tra la Comunità ed il Paese Terzo, vale a dire ad oggi esclusivamente in Giappone e negli Stati Uniti. In futuro il programma dovrebbe estendersi anche alla Cina, Svizzera, Norvegia ed Andorra dove sono ancora in corso le trattative.

Quali sono i vantaggi dell’AEO? Vediamoli da vicino insieme:

- Minori controlli documentali (CD), scanner (CS), fisici (VM) allo sdoganamento, fino ad un massimo del 90% degli attuali controlli: tale servizio é concesso direttamente in relazione al livello di affidabilità riconosciuto all’AEO a seguito della certificazione ed é sempre migliorabile in base all’esito dell’attività di monitoraggio dello status acquisito;

- Minori controlli a posteriori: le verifiche intracomunitarie, le verifiche Plafond IVA, le revisioni dell’accertamento documentale e con accesso, i riscontri sommari a destino per il regime di transito;

- Dati ridotti: per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita;

- Notifica preventiva: i titolari dei certificati AEO ricevono prima dell’ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario, l’avviso se la spedizione é stata selezionata per essere sottoposta ad un controllo fisico complementare (c.d. controllo di sicurezza);

- Priorità allo sdoganamento: priorità nell’esecuzione dei controlli allo sdoganamento degli AEO rispetto agli altri operatori e tempestiva comunicazione ad altri Organi coinvolti nell’attività di controllo che l’operatore selezionato é certificato AEO;

- Scelta del luogo dei controlli: gli AEO possono richiedere che il controllo doganale si svolga in luogo alternativo, più vantaggioso in termini di tempi e/o costi, rispetto all’ufficio doganale competente. Tale vantaggio é subordinato a singolo accordo con l’Ufficio delle Dogane competente; 

- Richiesta agevolata alle semplificazioni doganali: gli AEO possono accedere alle semplificazioni doganali previste dalla normativa (art. 14 ter delle DAC). L’Ufficio doganale non eseguirà la verifica delle condizioni e dei requisiti che sono stati già esaminati in sede di certificazione AEO;

- Accesso Unico: compimento di un unico accesso presso l’operatore per le attività di rilascio, monitoraggio/riesame ai fini della certificazione AEO e quelle volte al rilascio/mantenimento delle autorizzazioni già concesse (es. autorizzazione procedura domiciliata, status di speditore/destinatario autorizzato nel transito, autorizzazione al deposito doganale, ecc).

- Esonero dall’obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA): per gli AEO richiedenti l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione l’Ufficio non effettuerà una nuova verifica della solvibilità finanziaria se questa é stata valutata entro lo stesso anno nel corso dell’istruttoria AEO. Ai fini della concessione dell’esonero si effettueranno solo le ulteriori valutazioni finalizzate al calcolo dei diritti doganali e le attività amministrative necessarie all’emanazione del provvedimento di autorizzazione.

- Sdoganamento telematico all’esportazione.

- Fast Corridor: gli operatori AEO possono avvalersi di corridoi monitorati con avanzate tecnologie per il trasferimento dei container da sottoporre a controllo dall’area portuale ad un luogo autorizzato esterno, aderendo a specifici progetti, in conformità delle disposizioni emanate specificamente dall’Agenzia e dei procedurali di servizio specifici.

Esistono poi ulteriori benefici specifici a seconda della tipologia di AEO: infatti si può scegliere tra  AEO Customs, AEO Security ed AEO Full, in base alle proprie esigenze ed attività.

Per ottenere il riconoscimento dello status AEO é necessario soddisfare i requisiti minimi di compliance doganale, solvibilità finanziaria ed appropriati standard di tenuta delle registrazioni contabili ed in materia di sicurezza, così da poter richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit.

 

Fonte: elaborazione a cura di Exportiamo.it su dati del Convegno Certificazione AEO e EXPO 2015 del 24 giugno 2014, di Barbara Alessandrini, b.alessandrini@exportiamo.it

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