Continuiamo la disamina delle novità apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese), questa volta occupandoci del “nuovo” ruling internazionale, ispirato dagli “Advance price arrangements” (Apa) di matrice OCSE.
L’articolo 1 del decreto internazionalizzazione (rubricato Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) ha introdotto all’interno del DPR n. 600/73 il nuovo articolo 31-ter, abrogando l’articolo 8 del D.L. n. 269/2003 e mandando di fatto in archivio il “vecchio” ruling di standard internazionale.
E’ evidente già dalla rubrica dell’articolo che trattasi di un istituto con approccio diverso rispetto al precedente, puntando soprattutto sul carattere “negoziale” tra Fisco e contribuente, incentivando il dialogo verso forme e punti di vista condivisi e confinando l’eventuale controllo solo in una fase patologica del rapporto.
Entrando nello specifico del provvedimento legislativo, notiamo come non cambino i soggetti coinvolti rispetto al passato, trattandosi sempre di imprese con attività internazionale, intendendosi per tali (art. 1 del Provvedimento 23 luglio 2004, in attuazione del D.L. n. 269/2003):
1) qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:
a) si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
c) abbia corrisposto a – o percepito da – soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties;
2) qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Dal punto di vista oggettivo, il decreto stabilisce invece quattro ambiti di intervento in ottica di accordo preventivo:
1) prezzi di trasferimento infragruppo di cui all’articolo 110, comma 7, TUIR e dei valori di ingresso ed uscita in caso di trasferimento della residenza ai sensi degli artt. 166 e 166-bis TUIR;
2) le norme - anche di origine convenzionale - concernenti l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni;
3) i requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
4) le norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties ed altri componenti reddituali a/da soggetti non residenti.
Rispetto al D.L. n. 269/2003, vi è ora la possibilità di definire i valori d’ingresso e di uscita nei casi di trasferimento della residenza.
Gli accordi raggiunti vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro successivi e precludono all’Amministrazione finanziaria l’esercizio di poteri di controllo ed accertamento sugli stessi ambiti di definizione.
L’art. 1 del decreto prosegue affermando che, qualora gli accordi conseguano ad altri conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (APAs), gli stessi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purchè non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
Qualora le circostanze di fatto e di diritto su cui si basa l’accordo siano riscontrabili anche per il periodo che intercorre tra la data di presentazione dell’istanza e la data dell’accordo, il contribuente può scegliere di far valere retroattivamente l’accordo e nella fase intermedia può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso o presentando una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni.
Naturalmente copia dell’accordo deve pervenire anche all’Autorità fiscale dello Stato estero di stabilimento o di residenza delle imprese con cui si hanno rapporti commerciali.
La richiesta di accordo preventivo dovrà essere trasmessa al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto verrà stabilito da un apposito Provvedimento del Direttore della stessa, (da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata vigore del decreto, ossia dal 7 ottobre 2015).
Con lo stesso provvedimento verranno definite le modalità con le quali, il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui si basa.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Revisore Legale, redazione@exportiamo.it